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Tav/2. Revisione trattati e blocco dei bandi: ecco il (complesso) percorso per fermare l'opera

di Alessandro Arona

Se davvero il governo italiano decidesse di fermare la Torino-Lione, quale percorso giuridico dovrebbe intraprendere, visto che sull'opera sono vigenti i trattati internazionali Italia-Francia del 2012 e del 2015, c'è una società mista (Telt) incaricata di realizzare l'opera, c'è un accordo con la Ue (il Grant Agreement del 2015) che impegna l'Italia a utilizzare gli 813 milioni di euro di finanziamento europeo entro tempi prefissati.

Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda con l'aiuto di un giurista esperto di infrastrutture, avvocato in uno dei più noti studi legali romani, già consulente giuridico della Presidenza del Consiglio in materia di infrastrutture. Ci ha chiesto di non essere citato. Più sotto il suo contributo integrale.

I BANDI TELT
In base al Grant Agreement i bandi devono essere pubblicati entro marzo. È una data già prorogata dalla Commissione Ue, perché il programma precedente era di farli uscire a luglio 2018. Su richiesta dell'Italia, la Francia ha nei mesi scorsi acconsentito a rinviare per qualche mese, in attesa delle riflessioni dell'Italia e dell'analisi costi-benefici.
La Commissione Ue potrebbe rinviare ancora la scadenza? Teoricamente no, un rappresentante della Commissione europea all'ultimo Cda di Telt ha ricordato che sforando il termine di marzo ci sarà il taglio dei finanziamenti europei, dei primi 300 e poi potenzialmente di tutti gli 813. Ma se a chiederlo fossero ancora Francia e Italia insieme - spiega il nostro consulente giuridico - probabilmente la Ue potrebbe ancora accordare qualche mese di rinvio.

Ma il punto è: la Francia - specie dopo la crisi diplomatica delle settimane scorse - è disponibile ad aiutare l'Italia. Sembra proprio di no. Ieri la ministra francese dei Trasporti Elisabeth Borne ha confermato che per la Francia l'opera resta strategica, e dall'Italia si aspetta un sì entro lunedì.

Il governo Conte sta però studiando un Dpcm, previa delibera del Consiglio dei ministri, che comunichi a Telt la volontà italiana di ridiscutere l'intero progetto. Il Cda di Telt è al 50% nominato dall'Italia, la richiesta di stop ai bandi porterebbe in stallo anche la capacità decisionale della società. In vigenza dei trattati, però, se Telt non pubblica i bandi rischia accuse di danno erariale, per aver perso fondi europei.

Difficile al momento dire se questo Dpcm sarà giuridicaemnte sufficiente a fermare i bandi.

L'USCITA DAI TRATTATI
Per disporre il blocco del progetto, l'Italia dovrebbe però, prima o poi, approvare una legge - che dica il contrario di quelle già apporvate negli anni scorsi, e che ribalti le delibere Cipe - e che contestualmente disdica i trattati con la Francia. Non esiste un precedente nella storia dell'Italia unita di recesso da un trattato internazionale.
La "disdetta" - in base alla Convenzione di Vienna del 1969 - va notificata alla Francia, che se non la contesta autorizza de facto l'Italia a procedere con lo stop ai lavori senza rischio di subire ricorsi. Se invece la Francia, entro tre mesi, contesta la disdetta, si va a un tribunale arbitrale internazionale.
La Francia potrà chiedere sia il danno emergente (quanto già speso dalla Francia) che il lucro cessante (il mancato guadagno). Molto complessa e aleatoria la stima delle cifre, ma potrebbero potenzialmente arrivare fino al valore totale dell'opera.

TRATTATI, LA SCHEDA
L'articolato normativo delle opere in questione è molto complesso e si basa anzitutto su una ricca serie di trattati tra la Francia e l'Italia che si sono succeduti da oltre 20 anni.

In particolare:
• Italia e Francia hanno sottoscritto quattro accordi internazionali (1996, 2001, 2012 e 2015). L'ultimo, quello del 2015, è stato integrato con il Protocollo addizionale del 2016. Ai sensi del Protocollo addizionale costo certificato del collegamento transfrontaliero è di 8,3 miliardi di euro: in valore assoluto, l'Europa coprirà il 40% dei costi previsti, pari a 3,3 miliardi di euro, la restante parte sarà in capo all'Italia per 2,9 miliardi, e alla Francia per 2,1 miliardi di euro. Per le opere da realizzarsi entro il 2019, del valore di circa 1,9 miliardi di euro, Francia e Italia beneficeranno di un contributo europeo del 41,08%, pari a 813,8 milioni di euro.
Di seguito i link ai riferimenti
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1996/07/15/164/so/119/sg/pdf#page=117
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Accordo_29_gennaio_2001.pdf#page=3
e legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la "ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/TESTO-COMPLETO-ACCORDO-ITALIA-FRANCIA-30-01-2012.pdf

• Il via libera ai lavori definitivi è arrivato, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quando i Parlamenti italiano e francese hanno ratificato l'accordo. Vedi http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/LEGGE5gennaio2017.pdf

Il Presidente della Repubblica ha ratificato i seguenti Trattati:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2016/07/Accordo-di-Parigi-24.02.2015.pdf oppure
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1

• Legge 4 dicembre 2017 n. 198 di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Legge198.pdf

• 14 dicembre 2017: Con decreto del Presidente della Repubblica viene rinnovato l'incarico di Commissario straordinario del Governo all'arch. Paolo Foietta, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400

• Nel mentre si sono susseguite le varie fasi attuative a livello nazionale mediante numerose delibere CIPE: delibere n. 68 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, e, in particolare, la delibera 20 febbraio 2015, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, con le quali questo Comitato ha approvato fra l'altro i progetti dell'infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione (di attuazione della cd. "legge obiettivo" del legge 21 dicembre 2001, n. 443) e da ultimo la delibera del CIPE del 21 marzo 2018 . Il CIPE nella seduta del 21 marzo 2018 ha approvato il procedimento autorizzativo della variante di cantierizzazione della nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione, in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19 del 2015 (Delibera 21 marzo 2018; Delibera 26 aprile 2018). http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2018/E180030.pdf

Per bloccare la realizzazione dell'opera, nel quadro normativo descritto e riaprendo l'iter procedimentale appena delineato, non è sufficiente una mera delibera del CIPE, ma occorrerà una fonte normativa primaria (cioè di base una legge delle Stato). Inoltre occorrerebbe "porre fine" agli accordi tra Italia e Francia finora sottoscritti e debitamente ratificati dal Parlamento Italiano. Al riguardo la disciplina di riferimento è contenuta nella Convenzione di Vienna del 1969 , in particolare nell'art. 65 vengono individuate le procedure:
"Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso di una parte o sospensione della applicazione di un trattato
1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invoca sia un vizio del suo consenso ad essere vincolato ad un trattato, sia un motivo per contestarne la validità o per sostenere l'estinzione del trattato, il recesso da esso o la sospensione della sua applicazione, deve notificare la sua pretesa alle altri parti. La notifica deve indicare la misura proposta nei riguardi del trattato e le ragioni di essa.
2. Se, dopo un periodo che, salvo i casi di particolare urgenza, non sarà inferiore ai tre mesi a partire dal ricevimento della notifica, nessuna parte fa obiezioni, la parte che ha proceduto alla notifica può adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, la misura proposta.
3. Se però è stata sollevata una obiezione da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una soluzione attraverso i mezzi indicati dall'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
4. Nulla di quanto disposto nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi norma in vigore fra di esse in materia di soluzione delle controversie.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inoltrato la notifica prescritta al paragrafo 1 non gli impedisce di effettuarla in risposta ad un'altra parte che richieda l'adempimento del trattato o faccia valere la sua violazione."

• Nella storia italiana non risulta che mai prima d'ora un trattato internazionale sia stato "revocato" (termine atecnico, sarebbe più corretto parlare di risoluzione o di recesso).

• In caso di disaccordo ai sensi della procedura di carattere "diplomatico" sopra richiamata, il contrasto verrebbe regolato dall'arbitrato previsto dall'accordo, ossia dal trattato stesso. AL riguardo l'ultimo trattato del 24 febbraio 2015 dispone che «Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo».
Tale articolo prevede che le controversie tra le parti siano demandante a un tribunale arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e il terzo nominato dai primi due. Se entro due mesi non si arriva alla designazione del terzo membro verrà chiesto al Presidente della Corte di Giustizia Europea di procedere alla nomina.

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