Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche sul profilo professionale necessario alla sostituzione del Dsga

Risposte a cura dell'Aran (*)

Quale profilo professionale può sostituire il Dsga in caso di assenza? (Comparto Scuola)

Si ritiene utile chiarire che l’art. 56, comma 4, del Ccnl del 29.11.2007 prevede che il Dsga “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo .... Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il Dsga è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale Ata del 25.07.2008.
Con riferimento a tale personale, va specificato che l’art. 2 dalla citata sequenza contrattuale, al comma 4, precisa che il personale Ata di area B titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il Dsga.
Il combinato disposto delle due clausole sopra richiamate comporta che l’assistente amministrativo, indipendentemente dalla posizione economica, può sostituire il Dsga assente. Tuttavia, laddove quest’ultimo sia titolare della seconda posizione economica, lo stesso è tenuto ad effettuare la sostituzione.
Va precisato che l’obbligo della sostituzione in parola attiene solo alle funzioni, che vanno comunque retribuite nel rispetto dell’art. 88 del Ccnl del 29.11.2007, come ribadito dalla circolare del 19.05.2011 n. 0004074 del Miur.
Sempre l’art. 47 su citato, al comma 5, stabilisce che “in caso di assenza del Dsga dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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