Fisco e contabilità

Conto annuale, un adempimento sensibile per l'organo di revisione

di Andrea Pellegrino - Rubrica a cura di Ancrel

Ci siamo. Con un sensibile ritardo il 16 maggio 2019 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 15 relativa alla rilevazione prevista dal titolo V del Dlgs 165/2001: indicazioni operative per la compilazione del conto annuale.
Come si legge nella nota a firma del Ragioniere generale dello Stato, i termini della rilevazione sono fissati dal 16 al 31 maggio 2019, subito prorogati al 15 giugno prossimo.
Come ogni anno il ruolo dell'organo di revisione contabile risulta fondamentale sia in ordine ai controlli di rito da effettuare, quanto alla qualità dei dati che dovranno essere trasmessi.

Chiaro che la rilevazione rappresenta la sintesi delle attività svolte durante l'anno ed è chiaro che i revisori hanno un ruolo centrale nelle verifiche propedeutiche alle decisioni che l'ente assume in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale e alla conseguente spesa, alla costituzione dei fondi incentivanti e, non per ultima, alla contrattazione decentrata integrativa.
Tutti questi atti trovano una sinergica collocazione nella rilevazione del conto annuale.
Appare superfluo, quindi, sottolinenare che occorre prestare particolare attenzione alla compilazione e trasmissione dei dati.

Difatti, la circolare nel puntualizzare che l'organo di revisione effettua la «verifica» successivamente al caricamento dei dati in Sico, si sofferma sulla rilevanza fondamentale del conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica proprie dell'organo di revisione che, deve garantire l'invio della rilevazione e, soprattutto, la qualità dei dati trasmessi.

Firmando la rilevazione si certificano tutti i dati trasmessi. A questo proposito si suggerisce, prima di firmare il certificato di trasmissione, di verificare la coerenza dei dati con gli atti adottati dall'ente e, se necessario, esprimere, nell'apposita sezione dedicata, le proprie osservazioni. Tra i tanti adempimenti che i revisori devono attenzionare non deve passare inosservato il dovere di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione, espressamente richiamati nella circolare: in applicazione dell'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, l'organo di controllo interno individuato al comma 1 vigilerà sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda Sici (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del Dlgs 33/2013 (Pubblicazione delle banche dati), si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del conto annuale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, e dall'articolo 17 del Dlgs 33/2013, come modificati rispettivamente dall'articolo 15, comma 1, lettera a), e dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del Dlgs 97/2016.

Si ricorda, infine, che occorre trasmettere gli atti (delibera di giunta comunale), attraverso l'apposita sezione del Sico, di programmazione del fabbisogno del personale, atti che necessitano, come ben noto, dell'apposizione del parere dell'organo di revisione.
L'articolo 6-ter, comma 5, del Dlgs 165/2001 prescrive l'invio dei piani triennali dei fabbisogni attraverso l'apposito modulo presente nell'applicativo Sico.

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