Urbanistica

Consiglio di Stato: in area vincolata serve l'ok paesistico, giusto demolire le tettoie non autorizzate

di Donato Palombella

Risulta legittimo l'ordine di demolizione relativo alle tettoie realizzate, su area vincolata, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Il caso in esame trae origine da un ordine di demolizione relativo a due tettoie realizzate con strutture portanti in ferro e coperture in lamiere grecate in plastica, la prima di circa mq. 32 alta circa mt. 2,70, posta a protezione di un serbatoio di gasolio e la seconda di circa mq. 27,50 con altezza variabile tra circa mt. 2,20/1,70. Secondo il proprietario si tratterebbe di opere pertinenziali al proprio bar, rientranti nel limite del 20% del volume dell'edificio principale (articolo 3 comma 1, lett. e.6) delDpr 380/20001), facilmente rimovibili, comportanti un limitato impatto paesaggistico. Secondo il locale regolamento edilizio, inoltre, la realizzazione di spazi pertinenziali di parcheggio pavimentato con copertura di tettoia sarebbe soggette a Scia la cui mancanza - ai sensi dell'articolo 37 del Tu dell'edilizia, comporta l'applicazione di una mera sanzione pecuniaria e non l'emanazione dell'ordinanza di demolizione. Tale tesi viene respinta dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 settembre 2015, n. 4222.

Sta di fatto che il territorio comunale è assoggettato a vincolo paesistico generico inoltre, secondo il regolamento edilizio, le opere richiederebbero l'autorizzazione paesaggistica che, nel caso in esame, non sarebbe stata richiesta. Proprio il mancato rilascio della prescritta autorizzazione paesistica sarebbe di per se sufficiente per l'adozione dell'ordine di demolizione e ciò a prescindere da ogni indagine sulla natura (pertinenziale o meno) dell'opera. In sostanza, secondo il regolamento comunale, anche per la realizzazione di opere pertinenziali sarebbe necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesistica e, in mancanza, le opere dovevano essere considerate abusive. A questo punto l'ordine di demolizione "scatta" in automatico.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che, per costante giurisprudenza, l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto che non richiede l'avviso di avvio del procedimento ex articolo 7, Legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2194) né è richiesta alcuna specifica motivazione essendo sufficiente il mero riferimento alla illegittimità dell'opera abusiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4926).

Inutile, invece, il preventivo parere da parte della Commissione edilizia comunale previsto dall'articolo 32 della Legge n. 1150/1942 in quanto tale norma sarebbe stata superata dalla Legge n.10/1977 che, per l'appunto, ha previsto, per le opere abusive, la obbligatorietà vincolante dell'ordine di demolizione.

Anche il condono non serve a "salvare" le opere abusive. Per ammissione dello stesso interessato, la domanda di condono edilizio riguardava il fabbricato principale e non le pertinenze che insistevano su un'area adiacente al fabbricato principale. In proposito i giudici hanno ricordato che «la circostanza che le tettoie insistono nelle adiacenze dell'area di parcheggio vuol dire che esse sono estranee alla domanda di condono, che quindi non può in alcun modo influire sull'esito del ricorso in trattazione».

La sentenza n.4222/2015 del Consiglio di Stato

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