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Anche il Tar riconosce la legittimazione del Comune di fronte all'Arera

di Alessandro Russo

Il Comune è legittimato a promuovere reclamo di fronte all'Autorità di regolazione per energia eeti e ambiente (Arera). Lo ha stabilito il Tar Lombardia con la sentenza n. 1377/2019.

Il caso
Nel 2016 un Comune alla porte di Milano aveva ricevuto fatture a conguaglio del consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per il periodo 2011-2015 da diversi fornitori; emesse sulla base di una rettifica del gestore che rilevava un'errata misurazione in un punto di prelievo a forfait. L'ente allora aveva sollevato reclamo all'Arera affermando la propria legittimazione attiva.
L'Autorità, appurato che il cliente finale - ossia chi usufruisce dell'illuminazione - è la cittadinanza, con decisione n. 61/2018 preliminarmente ha ritenuto che il Comune potesse costituirsi e successivamente ha accolto, seppur parzialmente, le richieste dell'ente, concedendo la rateizzazione delle somme richieste dal gestore, circa 900mila euro.
Avverso la decisione di Arera è insorto il gestore con un ricorso al Tar che contestava sia la legittimazione attiva dell'ente che la subita illegittima rateizzazione delle somme dovute.

Il diritto
Il Tar Lombardia da una parte ha accolto la domanda di annullamento della rateizzazione, ammettendo dall'altra la legittimazione del Comune di fronte all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Il collegio ha affermato che l'individuazione del cliente finale non può essere correlato alla mera circostanza che l'acquisto dell'energia elettrica sia stato effettuato dal Comune; ciò che rileva infatti è l'individuazione del soggetto qualificabile come «utilizzatore finale», a favore del quale l'energia viene utilizzata e il servizio di illuminazione viene svolto.
Gli articoli 3 e 112 del Tuel dispongono che il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo socio-economico della propria comunità, provvedendo anche alla gestione dei relativi servizi pubblici. Il Comune si configura allora quale ente esponenziale degli interessi della collettività rappresentata, portatore di interessi diffusi e radicati nel proprio territorio (Consiglio di Stato n. 1768/2014).
Il Tar ha così ritenuto che l'Ente non avesse acquistato energia per provvedere alle proprie esigenze – come per esempio accadrebbe per illuminare i propri uffici -, ma, agendo come ente esponenziale, ha ottenuto la fornitura per garantire il servizio di illuminazione pubblica, di cui gode la collettività generale, trattandosi di servizio pubblico indivisibile; sicché l'utente finale non è il Comune, ma la collettività di cui questo è ente esponenziale.
Da questo ragionamento deriva che il Comune era legittimato a promuovere il reclamo innanzi all'Autorità, rivestendo le caratteristiche di operatore che agisce contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema Gnl o di distribuzione.
La decisione del Tar Lombardia, non appellata, riveste estrema importanza, per la prima volta infatti il giudice riconosce la legittimazione – attiva e passiva - delle pubbliche amministrazioni locali alla costituzione di fronte all'Autorità per l'energia in quanto enti gestori della fornitura di energia elettrica a utenti terzi.

La sentenza del Tar Lombardia n. 1377/2019

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