Urbanistica

Abusi edilizi, c'è il reato paesaggistico anche se l'intervento non si vede

di Massimo Frontera

«In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale». Con questa conclusione i giudici della III sezione Penale della Corte di Cassazione ( n.370/2020 pubblicata ieri )hanno respinto tutti i ricorsi presentati da due proprietari contro le condanne decise dalla Corte d'Appello di Palermo per interventi edilizi realizzati in un'area tutela dell'isola di Pantelleria.

Più in particolare gli interventi in questione, accertati nel 2014, sono consistiti nella realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (cucina, lavanderia, magazzino) di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m) tutti caratterizzati dal fatto di essere quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratta alla vista da un muro preesistente. Gli interventi sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico oltre che dalla disciplina per le costruzione in zone sismiche in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all'ufficio tecnico regionale.

Nel principale motivo del ricorso, i promotori dell'intervento hanno sostenuto che l'oggetto giuridico tutelato dalle norme sul paesaggio sia «l'incidenza» intesa come una modifica visibile del paesaggio stesso, in mancanza della quale la violazione non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe «in una mera violazione formale del tutto irrilevante». Ne consegue - sempre secondo la tesi dei ricorrenti - che «la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, sarebbero pertanto incorsi in errore attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica».

Nella lunga e approfondita controargomentazione, i giudici della Cassazione hanno smontato il fondamento del ricorso, affermando che «il riferimento alla rilevanza "visiva" degli interventi in zona vincolata ai fini della configurabilità della violazione paesaggistica non può in alcun modo essere condiviso perché non trova riscontro nella disciplina attualmente in vigore». Al contrario, il complesso concetto di paesaggio, come definito dall'intero quadro delle norme di settore, supera di gran lunga la mera modifica visibile (e il relativo «valore visivo» del paesaggio stesso) e include invece ogni aspetto «astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo».

La sentenza delle Corte di Cassazione (Sezione Penale)

La sentenza della Corte di Cassazione

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