Fisco e contabilità

Imposta di sbarco, per la Cassazione non è come quella di soggiorno

di Giampaolo Piagnerelli

Il Comune non può pretendere l'imposta di sbarco con efficacia retroattiva. Inoltre, si tratta di un tributo nuovo che non ha nulla a che vedere con l'imposta di soggiorno in quanto completamente differente dal punto di vista giuridico. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 31800/2019.

Nel contenzioso che ha visto protagonisti il Comune delle Isole Tremiti e una Srl si dibatteva sulla data di entrata in vigore del regolamento che istituiva la tassa di sbarco il quale disponeva che «…la norma in disamina fa decorrere l'efficacia del tributo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento limitatamente ai casi di modifiche di aliquote o tariffe di tributi già esistenti e non trova quindi applicazione relativamente ai tributi di nuova istituzione proprio come nel caso concreto». Illegittima quindi la pretesa dell'imposta di sbarco e relative sanzioni con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2012.

Già la commissione tributaria regionale aveva eccepito che il regolamento comunale istitutivo del tributo era stato approvato ma non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non si era perfezionato l'iter procedimentale; che in ogni caso il regolamento istitutivo del prelievo fiscale risaliva al giugno 2012 ed era quindi esigibile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo superando quindi cronologicamente le date delle pretese rispettivamente chieste per il mese di luglio e agosto 2012.

La Cassazione - dopo aver chiarito - come l'imposta nel caso in esame non possa essere considerata retroattiva fornisce ulteriori apprezzamenti giuridici sulla norma, rilevando come l'imposta di sbarco introdotta dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 44/2012, sia pur presentando analogie con la tassa di soggiorno e sostituendosi a questa, è da considerarsi una imposta nuova, basata su presupposti alternativi a quelli dell'imposta di soggiorno.

La sentenza della Corte di cassazione n. 31800/2019

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