Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche in materia di personale Ata

Risposte a cura dell'Aran (*)

Il personale Ata con orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti, dalle ore 7:48 alle 15:00, nel caso di un corso obbligatorio di aggiornamento sulla sicurezza della durata di 3 ore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è obbligato ad effettuare la pausa di almeno 30 minuti? (Comparto istruzione e ricerca)

 In proposito si richiama l’articolo 51, comma 3, del Ccnl 29.11.2007, il quale espressamente prevede che "l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti."
Sul punto, va osservato che la clausola contrattuale deve essere letta unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro.
In particolare, con riguardo alla pausa l’articolo 8, comma 1, del Dlgs 66 del 2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".
Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell'interesse del lavoratore.
In relazione a quanto sopra specificato si ritiene che la fruizione della pausa abbia carattere obbligatorio e, in quanto tale, non possa dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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