Urbanistica

Cassazione: il condono ambientale non sana gli illeciti edilizi

di G.Pi.

Il soggetto che beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i reati edilizi. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 29979/2019, pubblicata ieri. Alla base della pronuncia un'ordinanza del giudice dell'esecuzione presso la sezione distaccata di Ischia che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto dalla procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un privato per cui l'intervenuto condono cosiddetto "ambientale" di cui alla legge n. 308/2004 implicasse al tempo stesso l'inapplicabilità di demolizione delle opere abusive ex articolo 31 comma 9 del Dpr 380/01.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso il pm del Tribunale di Napoli. La Corte ha accolto il ricorso evidenziando come il condono ambientale e quello edilizio viaggino su binari paralleli che difficilmente si possano incontrare. In particolare i Supremi giudici hanno evidenziato che mentre in tema di reati edilizi l'interesse protetto è sia quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo sia quello delle tutela sostanziale del territorio, in tema di illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e l'armoniosa articolazione e sviluppo dell'ambiente.

Si legge nella sentenza come sussista una disciplina dettata in materia di regolamentazione degli abusi edilizi e paesaggistici. Da tale considerazione consegue quella ulteriore, «per cui non è dato rinvenire un'automatica e necessaria correlazione e quindi una reciproca influenza tra le vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica». In altri termini in assenza di specifiche disposizioni normative, l'assetto normativo dettato in materia paesaggistica e in quella edilizia seguono strade autonome.

La sentenza della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©