Urbanistica

La Consulta boccia la legge Campania sui sottotetti: no interventi in deroga ai piani paesistici

di Pietro Verna

I valori paesaggistici non possono essere sacrificati per il recupero abitativo dei sottotetti. Con l'affermazione di questo principio la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 , nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici ed alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali (sentenza n. 11/2016).

Origine del contenzioso
La vicenda era insorta con l'impugnazione dinanzi al Tar Campania- Napoli del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici , in ordine ad una istanza di autorizzazione paesaggistica relativa ad un progetto di recupero abitativo di un sottotetto comportante la demolizione di volte interne di un fabbricato ricadente in zona A del piano regolatore generale del Comune di Massa Lubrense. Parere a fondamento del quale la Soprintendenza aveva richiamato l'articolo 26 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 («Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana»), secondo cui [è] «consentito l'uso dei solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura».

La sentenza della Corte costituzionale
La dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale («il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti») muove da due punti.

Il primo punro riguarda il consolidato orientamento della Consulta, secondo cui la tutela apprestata dallo Stato al paesaggio costituisce «un limite invalicabile alla normativa che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza» ( sentenze n. 101/2010, n.437/2008 e n. 367/2007).

Il secondo punto riguarda l'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, in base al quale le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, inclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Prevalenza che l'articolo 2, comma 1, lettera r), numero 4, del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 recante modifiche al predetto articolo 145 ha ulteriormente ribadito, stabilendo che le previsioni dei piani paesaggistici non possono essere derogate da «piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico».

«Ragione per la quale - argomenta la sentenza - la scelta della Regione Campania di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non giustifica alcuna deroga al principio secondo cui la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente». È infatti di tutta evidenza che la norma censurata, derogando alle prescrizioni contenute nel Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (Put), per un verso, «degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata fra i vari Comuni» (nel caso di specie, 14 Comuni della Provincia di Napoli e 15 della Provincia di Salerno) e, per altro verso, si pone in contrasto con l' articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione .

La sentenza della Corte Costituzionale

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