Appalti

No all'accesso civico generalizzato su affidamento ed esecuzione di appalti pubblici

di Alessandro Russo

L'accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni è regolato da tre diversi istituti di pari livello, ciascuno con propri differenti presupposti, limiti ed eccezioni. Non è quindi valida quell'interpretazione che tende ad ampliare i casi dell'accesso civico generalizzato alla materia degli appalti pubblici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5503/2019 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 settembre).

Il caso
Un concorrente non aggiudicatario di un appalto di un Comune ha richiesto l'accesso a tutti gli atti della gara a cui aveva partecipato, oltreché a quelli dell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante, dopo aver sentito la società vincitrice della gara, ha rigettato la richiesta di ostensione documentale. L'istante allora ha impugnato il rigetto, chiedendo che venisse applicata la disciplina dell'accesso civico generalizzato.
Con la sentenza n. 422/2019 il Tar Toscana ha accolto il ricorso, affermando che la materia degli appalti pubblici non è esclusa dall'applicazione dell'accesso civico generalizzato (articolo 5 Dlgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni), in quanto l'articolo 5-bis, che elenca tassativamente gli ambiti sottratti al generale diritto di conoscere, non contempla la materia degli appalti pubblici, che quindi rimangono sottoposti all'accesso civico generalizzato.
La prima classificata ha quindi impugnato la sentenza, contestando la lettura del Collegio fiorentino ritenuta eccessivamente espansiva della portata dell'accesso civico generalizzato.

La decisione
I giudici di palazzo Spada hanno dapprima preso atto che oggi l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è regolato da tre diversi istituti. Ciascuno dei quali caratterizzato da propri presupposti, limiti ed eccezioni: l'accesso documentale, articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; l'accesso civico ai documenti oggetto di pubblicazione, Dlgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni e infine l'accesso civico generalizzato, Dlgs 97/2016 che modifica il precedente decreto. Ciascun istituto è pari ordinato rispetto all'altro e presidia un proprio specifico ambito; senza alcun assorbimento di una fattispecie nell'altra.
Poi il collegio, dopo aver precisato la differenza tra l'accesso civico e l'accesso documentale: laddove il primo garantisce una conoscenza meno profonda ma più estesa (Linee guida Anac n. 1306/2016 e Consiglio di stato sentenza n. 1817/2019), mentre il secondo - strumentale al diritto di difesa - assicura una conoscenza più penetrante e incisiva dei documenti detenuti dalla Pa; ha affermato che dalla lettura dell'articolo 5-bis emerge che sono senz'altro esclusi dall'accesso generalizzato quelle fattispecie in cui l'accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. Occorre così verificare di volta in volta la compatibilità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato con le condizioni fissate dalla speciale disciplina di settore considerata.
Il Consiglio di Stato, prendendo atto che la materia dei contratti pubblici è soggetta a direttive eurounitarie che si preoccupano anche di tutelare la trasparenza e la pubblicità degli affidamenti, ha innanzitutto affermato che la qualificazione del richiedente l'accesso nel caso della contrattualistica pubblica è ampiamente giustificata.
Oltretutto il perseguimento di buona parte delle finalità a fondamento dell'accesso civico generalizzato è assicurato, nel settore dei contratti pubblici, da un lato attraverso le funzioni di vigilanza e controllo di Anac, mentre dall'altro attraverso l'accesso civico semplice, articoli 3 e 5 comma 1 Dlgs 33/2013.
Infatti è molto estesa la portata dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di pubblicare documenti, informazioni o dati riguardanti i contratti pubblici. Ampiezza indicativa della volontà di garantire per questa via le finalità di controllo generalizzato dell'impiego delle risorse e di promozione della qualità dei servizi sottese al principio di trasparenza.
Il precipitato di tutte queste argomentazioni ha infine condotto i giudici del Consiglio di Stato a sostenere che la legge propende per l'esclusione della disciplina dell'accesso civico generalizzato nella materia dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5503/2019

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