Personale

I dubbi di enti e Pa sul riconoscimento del riposo settimanale al dipendente che ha lavorato di domenica

Risposte a cura dell'Aran (*)

Al personale che eccezionalmente ha lavorato nella giornata di domenica, oltre al pagamento delle ore lavorate in tale giornata, deve essere riconosciuto anche un riposo settimanale? (Comparto Funzioni e ricerca - Afam)

In merito occorre precisare che i Ccnl relativi al personale dipendente dai Conservatori, a differenza dei contratti relativi ad altri settori, non hanno specificamente disciplinato l’ipotesi di prestazione resa in giornate festive o nei giorni di riposo settimanale.
Pertanto, per la risoluzione del quesito posto occorre fare riferimento alla disciplina legale ed alla generale disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro.
In particolare, dalla ricostruzione delle norme contrattuali emerge che, ai sensi dell’articolo 34 del Ccnl 16.02.2005 del comparto Afam, l’orario ordinario di lavoro per il personale Ata è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane. Il successivo articolo 36, comma 1, lett. a), chiarisce che è anche possibile distribuire l’orario di servizio su cinque giornate.
La disciplina si completa con l’articolo 37, il quale sancisce che sono retribuite solo le prestazioni eccedenti l’orario di servizio debitamente autorizzate e che, “se il personale, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione.”
Il contratto non affronta, invece, la tematica del riposo settimanale con la conseguenza che per tale istituto occorre fare riferimento alla vigente legislazione e, in particolare, all’articolo 9, Dlgs 66/2003, il quale prevede che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.  Quest’ultimo periodo, introdotto dal Dl 112/2008, chiarisce che il rispetto della summenzionata regola generale (dopo 6 giorni lavorativi un giorno di riposo) viene verificato su un periodo non superiore a 14 giorni, nel corso del quale devono essere assicurate 2 giornate di riposo.
Sul punto, si richiama l’interpello n. 60/2009 del Ministero del lavoro, dal quale si evince che, stante l’assenza di disposizioni comunitarie o di rango costituzionale che impongano l’obbligo di assicurare il riposo settimanale nella giornata di domenica e considerato che nella legge ordinaria la coincidenza del riposo settimanale con la domenica è prevista solo in via tendenziale, è possibile l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica, fermo restando che tale individuazione non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, come media nell’arco temporale di 14 giorni.
Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che, in caso di articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), nei limitati ed eccezionali casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare la propria attività la domenica, la garanzia minima assicurata dal legislatore (24 ore consecutive di riposo per ogni settimana) si possa considerare soddisfatta dalla circostanza che il lavoratore ha effettuato le 24 ore di riposo nella giornata di sabato.
Resta fermo che, in tal caso, la particolare penosità del lavoro svolto di domenica dovrà essere compensata con una maggiore remunerazione della prestazione resa, riconoscendo pertanto delle maggiorazioni retributive, on relativi oneri a carico del Fondo d’istituto, per l’attività aggiuntiva effettuata nella giornata festiva, la cui misura andrà definita in contrattazione integrativa nell’ambito dei criteri di utilizzo del Fondo d’istituto.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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