Fisco e contabilità

Scontrini elettronici, il Mef conferma gli esoneri per Regioni ed enti locali

di Domenico Luddeni

Il decreto Mef del 14 maggio, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, individua i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. Lo stesso ministero lo ha confermato in una nota on line del 16 maggio.
Il decreto stabilisce che in fase di prima applicazione l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica, tra le altre, alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, in base all'articolo 2 del Dpr 21 dicembre 1996 n. 696, e dei decreti del ministero dell’Economia del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, alle prestazioni di trasporto pubblico di persone per le quali il biglietto assolve all'obbligo di certificazione.

Gli enti locali
Gli enti locali quotidianamente compiono diverse operazioni soggette all'obbligo di registrazione dei corrispettivi, da certificarsi teoricamente con scontrino o ricevuta fiscale, quali trasporto alunni, refezione scolastica, rilascio di fotocopie, gestione ostelli e case di riposo, eccetera.
Per tali attività gli enti hanno goduto dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale in base all'articolo 2 del Dpr 696/1996, punto QQ, potendo così evitare di dotarsi di stampati fiscali o registratori di cassa, semplificando estremamente la propria gestione. L'esonero evidentemente tiene conto della bassa pericolosità fiscale degli enti pubblici e, di conseguenza, ai fini Iva l'unico obbligo di certificazione per gli enti locali consiste nella fatturazione delle operazioni, in base all'articolo 21 del dpr 633/1972.
Per le operazioni poste in essere ai sensi dell'articolo 22, commercio e attività assimilate, soggette all'obbligo dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per gli enti vi è quindi ad oggi completa libertà di certificazione.
Il decreto Mef del 14 maggio ribadisce che per le operazioni contemplate nell'articolo 2 del Dpr 696/1996, e di conseguenza anche per le attività poste in essere dagli enti locali, citati al punto QQ, non sussiste per il momento l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conclusione contraria avrebbe obbligato gli enti a dotarsi di registratori di cassa per operazioni spesso di modesta entità, si pensi agli introiti per l'esecuzione di fotocopie in biblioteca, normalmente pochi euro mensili di incasso.

Esonero a carattere oggettivo
L'esonero ha carattere oggettivo e riguarda quindi le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione in base all'artcolo 2. Di conseguenza sembrerebbe venir meno il dubbio relativo agli incassi derivanti dall'organizzazioni di spettacoli teatrali o rassegne cinematografiche poste in essere direttamente dagli enti.
Infatti, i corrispettivi derivanti dalle attività di intrattenimento e da quelle dello spettacolo
spettacolistiche devono essere certificati attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate e non godono quindi della libertà di certificazione relativa a tutti gli altri incassi non certificati da fattura.
Il punto QQ dell'articolo 2 del Dpr 696/1996 in effetti recita: «concessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche ..(omissis)..", di conseguenza se l'esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le operazioni di cui all'articolo 2 del Dps 696/1996 se ne deduce che i corrispettivi per attività spettacolistica incassati dagli enti locali, ancorchè soggetti a un autonomo obbligo di certificazione, non rientrino nell'obbligo di trasmissione telematica in quanto "prestazioni" poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche». Di conseguenza, se l'esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le operazioni indicate dall’articolo 2 del Dpr 696/1996, se ne deduce che i corrispettivi per attività spettacolistica incassati dagli enti locali, anche se soggetti a un autonomo obbligo di certificazione, non rientrano nell'obbligo di trasmissione telematica in quanto «prestazioni» poste in essere da enti territoriali come come previsto all’articolo 2 punto QQ. Un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate sarebbe comunque opportuno.

La nota del Mef

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