Fisco e contabilità

Termine finale per la dichiarazione Tari: spazio al potere regolamentare

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Da una prima lettura del comma 684, articolo 1, della legge 147/2013 concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (Tasi), come modificato dall'articolo 3 ter del Dl 34/2019, emerge con chiarezza la scarsa precisione del legislatore perché esso non tratta della dichiarazione Tasi o, meglio, non solo di essa, ma della dichiarazione Iuc, che, almeno in teoria, è l'imposta unica comunale che comprende Imu, Tasi e Tari. Sostituendo il termine del 30 giugno con quello del 31 dicembre, infatti, il testo che ne viene fuori è: «684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. (omissis).
L'articolo 3 ter del Dl n°34/2019, inoltre, prevede che all'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del Dl 6 dicembre 2011 n. 201, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (Imu), le parole: «30 giugno» sono sostituite dal: 31 dicembre".

Possibili interpretazioni
Una prima interpretazione potrebbe essere quella che porta al 31 dicembre il termine ultimo per proporre la dichiarazione Imu, Tasi e anche Tari, visto il testo attuale del comma 684. A nostro parere questa interpretazione però renderebbe inutile il comma 1 dell'articolo 3 ter, che ha modificato il comma 12 ter, articolo 13, del decreto legge n° 201/2011, relativo alla dichiarazione Imu e poi renderebbe senza senso la precisazione che il legislatore ha fatto al comma 2 quando dice «concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili. Volendo fare uno sforzo per comprendere le intenzioni del legislatore si potrebbe pensare che egli abbia voluto separare il termine della denuncia Imu/Tasi con quello della Tari, prevedendo la modifica del comma 12 ter, per quanto riguarda la dichiarazione Imu, e la modifica del comma 684 per quanto concerne la dichiarazione Tasi.
Di questa tesi è anche il ministero dell'Economia e finanze il quale, con la risoluzione n°2/DF del 6 agosto 2019, riconoscendo la tecnica poco felice usata dal legislatore nel testo normativo, afferma che da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l'Imu e la Tasi e non anche la Tari, che quindi rimane al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare.
Questa posizione, a parer dello scrivente, non appare condivisibile nella parte relativa al termine del 30 giugno, che a oggi è sparito dal comma 684. Condivisibile invece, è il richiamo alla potestà regolamentare.

Per rimediare
In attesa di un prontissimo intervento riparatore del legislatore, si può correre ai ripari approfittando del disposto dell'ultimo periodo del comma 1, articolo 52, del Dlgs n° 6/97 che stabilisce che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Nel regolamento si può (deve) prevedere il termine del 30 giugno, sparito dal comma 684. Nulla vieta, purché si rispettino le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di prevedere anche un termine più breve (come molti Comuni per la verità già hanno fatto) soprattutto se il Comune scrivente riscuote in via ordinaria con il sistema della liquidazione di ufficio.

(*) Docente Anutel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©