Fisco e contabilità

Decreto fiscale, entro il 31 gennaio 2020 nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017

di Patrizia Ruffini

Sono decine e decine le norme di interesse degli enti locali contenute nel decreto fiscale approvato dalla Camera la scorsa settimana. In attesa del voto del Senato e dell'approvazione della legge di conversione del Dl 124/2019, Anci e Ifel analizzano le disposizioni che spaziano dalle ritenute sugli appalti alle semplificazioni, dalle indennità amministratori ai revisori enti locali, dai piccoli Comuni ai tributi locali, dalle flessibilità del bilancio alla certificazione del pareggio di bilancio.
Il documento tocca molti argomenti già trattati in questo giornale: verifiche in materia di ritenute dei lavoratori per appalti e subappalti (articolo 4); abrogazione di tetti di spesa, semplificazioni di adempimenti e in materia di certificazione (articoli 48, 57, commi 2, 2bis-2quater); indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia (articolo 57-quater); revisione enti locali (articolo 57-ter); Tari (articolo 57-bis); imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38); tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (articolo 38-bis); ravvedimento operoso tributi locali (articolo 10-bis); compartecipazione recupero gettito (articolo 34); imposta di soggiorno (articolo 46, comma 1-bis); utilizzo parte corrente proventi da rinegoziazione (articolo 57, comma 1-quater); fondi 2019 per le fusioni (articolo 42, comma 1).

Nuova certificazione e disapplicazione sanzioni pareggio di bilancio
Fra le ulteriori novità del decreto, la norma che assegna agli enti per il solo anno 2017, in deroga alla disciplina vigente, il nuovo termine del 31 gennaio 2020 per inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente nel caso in cui quella trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione (articolo 57, comma 2-quinquies). Agli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, poi, non vengono applicate le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo, nel caso in cui questo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, a prescindere dal fatto che tale pagamento avvenga (come attualmente richiesto) mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato (articolo 57, comma 2-septies).

Misure per i piccoli Comuni e associazioni
I piccoli Comuni potranno disporre l'affidamento diretto a Poste italiane del servizio di tesoreria e di cassa anche in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione (articolo 42, comma 1-bis). Per le unioni di Comuni è prevista l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per entrate di carattere commerciale (articolo 57, comma 2-quinquiesdecies).

Comuni montani
All'Uncem sarà destinato il contributo pari allo 0,9% del «sovracanone BIM» (Bacino imbrifero montano) per il sostegno della formazione a favore dei Comuni dei territori montani, delle unioni e delle comunità montane, per l'attuazione della legge 158/2017 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (Dlgs 34/2018) e della legge 221/2015 (collegato ambientale, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse saranno disciplinate con decreto ministeriale (articolo 57, comma 2-octies).

La nota di lettura Anci-Ifel

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