Amministratori

Processo elettorale, vanno verificate anche le schede contestate con l'appello incidentale

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.7485/2019,precisa che nel processo elettorale, quando è disposta la verifica delle schede occorre procedere a valutare la bontà del voto anche delle schede contestate con l’appello incidentale.

Il fatto
Dopo le elezioni amministrative in un Comune calabro (Comune di Fiumara), viene adita la giustizia amministrativa da parte di un candidato alla carica di Sindaco. In entrambi i gradi di giudizio, viene confermata la volontà popolare.
La sentenza di secondo grado viene impugnata per revocazione, in quanto ritenuta inficiata da errore di fatto.
La decisione in rassegna concorda con la tesi degli appellanti e dispone la revocazione della statuizione di appello.

La sentenza
La sentenza in parola dopo aver proceduto all’analisi della fase rescindente e rescissoria, ritiene fondati motivi di revocazione.
È noto, infatti, che il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l’obbligo per il Giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente.
Alla base del sistema elettorale amministrativo c’è l’esigenza di garantire una tutela all’elettore e di attribuire validità a tutti i voti per i quali si può desumere la volontà del cittadino. L’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore se le anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non sono in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto. Le ipotesi di nullità del voto sono quindi configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione.
Il Tar non ha disposto la verifica delle schede contestate con appello incidentale e il Collegio per decidere ha dovuto ordinare una nuova verificazione che tenga conto anche di dette schede.

Conclusioni
Il processo elettorale si basa, in particolare, sulla prova di resistenza che non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. Da qui la necessità di verificare altre schede.

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