Appalti

Esclusa l'azione di risarcimento del danno per il ritardo sull'adeguamento delle tariffe

di Maria Lusa Beccaria

Non può essere proposta l'azione di risarcimento per danno da ritardo sull'istanza di adeguamento delle tariffe , rivolta all'Autorità d'ambito del servizio idrico, se quest'ultima può ancora provvedere. Il Tar Sardegna, con la sentenza 399/2019, fa il punto sulla fattispecie del danno da mero ritardo che causa danni non risarcibili, ma solo indennizzabili.

Il fatto
La società affidataria della gestione del Servizio idrico integrato in Sardegna, sulla base della convenzione stipulata con l'Autorità d'ambito (oggi ente di governo dell'ambito della Sardegna, d"EGAS"), ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Egas in ordine alla mancata adozione dei provvedimenti, compresi quelli di adeguamento delle tariffe, occorrenti per formalizzare l'affidamento alla ricorrente della gestione della rete idrica. Ha domandato altresì la condanna dell'Egas al risarcimento del danno subito per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti.
Secondo i giudici gli atti riservati all'Autorità d'ambito, previsti dagli articoli 15, comma 7 e 39 della convenzione vigente tra Abbanoa S.p.A. ed EGAS, postulano dei contenuti che implicano valutazioni tecniche riservate, da effettuare dopo ulteriori e complessi accertamenti istruttori.
I provvedimenti da adottare costituiscono espressione di valutazioni tecnico-discrezionali per le quali si applicano svariate regole tecniche, caratterizzate anche dalla opinabilità nella scelta dei procedimenti tecnici da seguire. Pertanto il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa e sulla spettanza del provvedimento favorevole e non può formulare una valutazione sostitutiva, sia pure soltanto a fini risarcitori.

La giurisprudenza
L'articolo 2 bis della legge 241/1990, introdotto dall'articolo 7 della legge 69/2009, ha dato configurazione normativa al danno da ritardo, prima delineato dalla giurisprudenza amministrativa.
In base al comma 1 «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». Al «danno da ritardo» sono riconducibili l'ipotesi in cui sia stato tardivamente adottato il provvedimento richiesto, quella in cui il procedimento si sia concluso (tardivamente) con un provvedimento legittimo, ma negativo; e la mera inerzia dell'amministrazione, protratta oltre la durata del termine fissato per la conclusione del procedimento.
Le ultime due fattispecie integrano il danno da mero ritardo, che prescinde dall'accertamento della spettanza del bene della vita finale.
La giurisprudenza ha riconosciuto rilevante l'inadempimento del generico dovere, sorto in relazione al "contatto procedimentale", ed ha evidenziato come il danno possa consistere nelle perdite economiche, subite in conseguenza della scorrettezza del comportamento tenuto dalla amministrazione, indipendentemente dalla spettanza del bene della vita.

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 241/1990 essa ha apprezzato l'orientamento restrittivo: occorre accertare la spettanza del bene vita per poter riconoscere una tutela risarcitoria al danno da ritardo dell'azione amministrativa.

Il Tar Sardegna
Nella sentenza in commento il Tar Sardegna sottolinea che, nel caso di attività amministrativa discrezionale e del danno da ritardo, serve un giudizio del giudice, che deve apprezzare in termini probabilistici l'attribuzione dell'utilità oggetto del provvedimento.
Ma quando, come nella fattispecie, l'amministrazione ha ancora la possibilità di provvedere il giudice non può sostituirsi alle valutazioni riservate alla p.a. esprimendo un giudizio prognostico sulla spettanza del provvedimento e, quindi, sull'esito del procedimento in termini favorevoli per il privato. In questi casi l'azione risarcitoria è inammissibile, ma può essere riproposta solo dopo l'emanazione del provvedimento.

La sentenza del Tar Sardegna n. 399/2019

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