Appalti

Trenitalia può legittimamente multare il viaggiatore senza biglietto o con biglietto irregolare

di Daniela Dattola

Posto che il servizio ferroviario è un servizio pubblico e che chi lo gestisce, come Trenitalia S.p.A., è un gestore di un pubblico servizio, a nulla rilevando in senso contrario la sua natura di soggetto privato, legittimamente detta società esercita i poteri pubblicistici accertatori e sanzionatori di cui all'articolo 23 del Dpr numero 753/1980, sino a giungere  all'esercizio di quelli propri della riscossione coattiva mediante ruolo previsti dall'articolo 17 comma 3-bis del Dlgs 46/1999.
Tale potere, legittimato anche dall'articolo 9 comma 1 lettera a) dell'Allegato 1) al Regolamento (CE) del Parlamento europeo numero 1371/2017, è esercitabile, non solo nei confronti dei viaggiatori dei treni a media e lunga percorrenza risultanti del tutto privi del titolo di viaggio, ma anche nei riguardi di quelli irregolari.
Vale a dire, di quei passeggeri che, pur avendo avuto assegnato un posto sul convoglio automaticamente all'acquisto, da parte loro, del titolo di viaggio, viaggiano poi con un titolo di trasporto scaduto di validità o lo usano oltre i limiti temporali previsti dall'offerta cui si riferisce il biglietto in loro possesso ovvero ancora si servono di un treno diverso da quello prenotato ove questa possibilità sia esclusa dall'offerta commerciale da loro fruita.
L'equiparazione del trattamento sanzionatorio di queste fattispecie a quella di chi viaggia senza biglietto e l'applicazione anche alla prima ipotesi della riscossione del credito con procedure coattive pubblicistiche non costituisce una pratica commerciale aggressiva, come invece sostenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm).
Invero, il meccanismo si caratterizza per una funzione agevolativa del viaggiatore con biglietto irregolare, il quale, secondo quanto correttamente previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto (Cgt) di Trenitalia, versando entro i sia pur ristretti limiti temporali ivi indicati la somma, ulteriore rispetto al prezzo del biglietto, e prevista come penalità, evita esborsi di gran lunga superiori, mantenendo la facoltà di proporre reclamo.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione Vl, sentenza n. 6643/2019.

Il caso
L'Agcm, appellante principale, ha chiesto la riforma della sentenza numero 12179 del 26 ottobre 2015 del Tar Lazio – Roma, sezione I, la quale non aveva ritenuto aggressiva e perciò scorretta la fissazione ad opera delle Cgt dello scadenziario contestato.
“La soprattassa/penalità, prefissata nell'ordinario importo di 200 euro, si riduce a 50 euro nel caso di pagamento immediato oppure entro tre giorni dall'emissione del verbale di accertamento. L'accertamento è invece di 100 euro in caso di pagamento dal quarto al quindicesimo giorno. Dal sedicesimo giorno si applica la misura intera di € 200”.
Trenitalia, appellante incidentale, ha invece chiesto l'annullamento del capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto troppo breve il proprio scadenziario.

I motivi del ricorso principale
L'AGCM, fra gli altri, ha depositato i motivi di seguito indicati:
- inapplicabilità a Trenitalia dell'articolo 23 del Dpr 753/1980, poiché la stessa non sarebbe più concessionaria del servizio, ma gestirebbe unicamente lo stesso in regime di concorrenza sulla base di una mera licenza, non rivestendo quindi le penalità da essa applicate la natura di sanzioni amministrative;
- erronea negazione nella sentenza appellata della scorrettezza della pratica in esame, per lo meno laddove le CGT non consentono di sanare a bordo il biglietto irregolare, salva la sola ipotesi del viaggiatore con titolo di viaggio valido che usa il treno senza rispettare le condizioni previste.

La sentenza
ll Collegio ha respinto l'appello principale ed accolto quello incidentale, non ritenendo quindi che la condotta di Trenitalia, giudicata nel suo complessivo, dia luogo ad una pratica commerciale scorretta.
La sentenza è partita dall'assunto giurisprudenziale consolidato secondo cui Trenitalia S.p.A. gestisce il pubblico sevizio di trasporto ferroviario (confronta, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza numero 6131 del 20 dicembre 2015, per la quale l'attività svolta è pubblica, poiché preordinata a soddisfare direttamente le esigenze di una platea indifferenziata di utenti e dal momento che il gestore sottostà a svariati obblighi volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità), potendo in tale veste esercitare tutti i poteri che gli sono invece contestati dall'Agcm.
Invero:
- eccettuate le ipotesi di chiusura delle biglietterie e/o di malfunzionamento delle emittitrici self-service delle stazioni, chi sale sui treni a media o a lunga percorrenza deve acquistare preventivamente il biglietto con prenotazione obbligatoria del posto, non potendo compiere dette operazioni sul treno;
- lo scadenziario di pagamento non è affatto aggressivo, dal momento che si fonda su di un meccanismo decrementale che agevola il viaggiatore che intende regolarizzare la propria posizione, in un'ottica conciliativa e per evitare al medesimo i costi ulteriori connessi alle procedure di recupero contenzioso e coattivo del credito insorto nei confronti della controparte contrattuale.

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