Appalti

Compensi alle partecipate, nel limite di spesa tutti i costi a carico della società

di Aldo Milone

Con la delibera n. 34/2019, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, interviene in materia di limite ai compensi erogabili agli amministratori delle società partecipate, precisandone l'ambito oggettivo e quantitativo.

Il dubbio interpretativo
La decisione arriva in risposta alla richiesta di parere di un Comune inerente il computo del trattamento economico degli amministratori di società a controllo pubblico, con particolare riferimento alla rilevanza della componente previdenziale.
Richiamando il regime transitorio dettato dall'articolo 4, comma 4, Dl 95/2012, secondo cui «il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società [controllate] non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013», era stato chiesto se l'importo cui fare riferimento dovesse essere il compenso erogato agli amministratori nel 2013 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari oppure la spesa totale sostenuta per gli amministratori in quell'anno comprensiva anche dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico della società.

Onnicompresività del compenso
I giudici risolvono la questione interpretativa alla luce del principio di onnicomprensività del trattamento economico riconoscibile all'amministratore di società pubblica che – suppur con l'utilizzo di diversa terminologia legislativa – ha permeato la materia dei tetti di spesa in esame nella sua evoluzione normativa. L'ultimo approdo, costituito dall'articolo 11, comma 6, del testo unico, demanda a un decreto dell'Economia la fissazione dei compensi massimi fondata sulla classificazione in 5 fasce delle società pubbliche in base a indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con il limite superiore del trattamento retributivo onnicomprensivo pari a 240.000 euro annui lordi.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, tuttavia, pur risultando già operante e inderogabile la soglia superiore, continua ad applicarsi la disciplina puntuale prevista dall'articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012. Secondo i magistrati contabili, il concetto di «costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013» va interpretato nel senso che sia il limite di spesa storica di riferimento sia il costo da sostenere annualmente per l'organo amministrativo devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sottovoci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, eccetera), tanto a carico del beneficiario che della società partecipata. Questa indicazione giurisprudenziale assume espressamente valenza anche riguardo ai nuovi limiti di spesa che entreranno in vigore all'indomani dell'emanazione dell'atteso decreto ministeriale.

Determinazione prudenziale

Attesa la variabilità di talune sottovoci di costo confluenti nel trattamento economico onnicomprensivo (non solo per la componente previdenziale, ma anche per quella fiscale, assistenziale e salariale accessoria), è fatto obbligo alla società controllata – e alla Pa socia e vigilante – di monitorare periodicamente l'evoluzione delle singole componenti di costo, affinché il saldo totale del compenso a carico della società pubblica rientri in ogni caso nel prefissato limite inderogabile di spesa.

A tal fine, il Collegio enuncia la regola, espressione dei principi della prudenza contabile e della razionalità amministrativa, secondo cui, nella determinazione ex ante del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente, il compenso – sia nell'attuale fase transitoria che nel sistema a regime – deve essere calibrato tenendosi ragionevolmente al di sotto del previsto limite di legge (240.000 euro annui/lordi), raggiungibile solo in situazioni peculiari, come in caso di riconoscimento della parte variabile della retribuzione ovvero di sopravvenute modifiche legislative alle sottovoci di costo, che, nel loro insieme, concorrono a determinare la spesa complessiva a carico del bilancio societario.

La delibera della Corte dei conti Sardegna n. 34/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©