Amministratori

Ticket sanitario per pronto soccorso in codice bianco, è danno erariale riscuotere dopo la consegna del referto

di Guido Befani

L’omessa doverosa imposizione, con ordine di servizio, di consegnare i referti di pronto soccorso solo e soltanto previo pagamento di ticket, e l’omessa organizzazione della struttura ospedaliera e del personale per tale minimale obiettivo configura colpa grave nella omissiva condotta, foriera di danno erariale. È quanto afferma la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Lombardia, con la sentenza n. 245/2019.

L’approfondimento
La Corte dei Conti è intervenuta sulla responsabilità amministrativa per omessa riscossione del ticket sanitario da codice bianco di pronto soccorso.

La decisione
Nell’affermare la responsabilità amministrativa dei dirigenti sanitari, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l’obbligo di previo incasso del ticket cd bianco dovuto dai numerosi pazienti fruitori di servizi resi dal Pronto Soccorso ospedaliero prima di ottenere la consegna del referto medico o della prescrizione, fosse imposto da un’apposita delibera della Giunta regionale.
Per il Collegio, infatti, l’istituzione del ticket cd bianco risiede nella scelta di evitare sovraccarichi in pronto soccorso per l'erogazione di prestazioni che dovrebbero essere effettuate in un altro regime assistenziale, come quello ambulatoriale, prassi diffusa che comportava (e in parte comporta a tutt’oggi) che le strutture di Ps utilizzassero (e utilizzino ancora) risorse umane e strumentali per un compito che non è quello "istituzionale": infatti le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero sono spesso causate dalla volontà di superare le liste di attesa e di evadere la compartecipazione alla spesa, dovuta in regime ambulatoriale.
Pertanto, le prestazioni erogate in maniera inappropriata nelle strutture deputate all'urgenza-emergenza sono considerate come una tipologia di attività non facente parte dei livelli essenziali di assistenza, così come stabiliti dal Dpcm del 29 novembre 2001. Quindi, al fine di disincentivare un utilizzo inappropriato delle strutture di pronto soccorso, è stato stabilito un rimborso forfettario per l'erogazione nelle strutture di urgenza-emergenza di tali prestazioni aggiuntive. La quota a carico dei cittadini in codice bianco è stata stabilita in 35 Euro nel caso dell'effettuazione della sola visita specialistica, anche se eseguita da più specialisti o, in alternativa, di 50 Euro nel caso di effettuazione anche di altre prestazioni diagnostiche o terapeutiche correlate alla visita stessa.
Inoltre, la chiarezza e vincolatività del dato normativo sulla previa debenza del ticket (già oggetto di talune pronunce della Corte: cfr. C. conti, sez. Calabria n.1 /2016; sez. Calabria n. 68/2018; id., sez. I app., n. 361/2018) e la doverosità del suo recupero in caso di omesso versamento da parte del paziente, sono di tale comprensibilità, per qualsiasi cittadino e, a maggior ragione, per funzionari, medici e dirigenti di una Azienda Ospedaliera pubblica, che le difese dei convenuti, ben coscienti della limpida portata del precetto sin dalla sua adozione, si sono nel merito incentrate, a fronte di una grave colpevolezza gestionale omissiva e di un conseguente danno da mancato recupero e poi da prescrizione del credito 2003-2005 assolutamente palesi, su carenze informatiche o sulla reciproca ascrizione della negligenza nell’introito iniziale e/o nel successivo recupero pecuniario, rivendicando, a fronte del contestato inerte agere, i limiti delle rispettive mansioni e addebitando ad altri (anche taluni non evocati in questo giudizio) il rilevante danno erariale cagionato, così rifacendosi all’antico, ma sempre utilizzato, meccanismo noto in gergo come “scaricabarile” o, con più aulica terminologia giuridica, “conflitto negativo di competenza”.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ritiene il Collegio che, sul piano psicologico e soprattutto causale, la responsabilità del danno contestato non derivi tanto dalla mancata adozione di strumenti di monitoraggio telematico di entrate e insoluti, né dal successivo omesso recupero di crediti (che non dovevano neppure sorgere se si fossero seguite le chiare direttive vincolanti della direttiva regionale) poi prescrittisi, né da una omessa denuncia di danno erariale, ma esclusivamente, quale iniziale e assorbente serie causale autonoma e sufficiente (artt. 40 e 41 Cp), dalla consegna di referti da parte di medici del Pronto Soccorso senza il previo agevolissimo e sistematico pagamento dei ticket da parte dei pazienti visitati. La prova del doveroso saldo andava infatti pretesa sempre, senza condizioni o differimenti, dagli addetti al suddetto Ps (da effettuare presso gli stessi o altro ufficio amministrativo dell’Azienda Ospedaliera individuato dai vertici) su doveroso ordine del proprio dirigente di Ps (qui inspiegabilmente non evocato) in semplice raccordo con il direttore amministrativo, con il direttore sanitario e con il direttore generale dell’ente, parimenti inerti.

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