Appalti

Criteri ambientali minimi, Anac: no alla richiesta di certificati verdi nei piccoli appalti

di Mauro Salerno

La richiesta di certificazioni ambientali (tipo Emas o Iso 14001) alle imprese che partecipano ad appalti pubblici coperti dall'obbligo di rispettare i Criteri ambientali minimi sanciti dal ministero dell'Ambiente con il Dm 11 ottobre 2017 è una facoltà non un obbligo per le stazioni appaltanti. Anzi, il consiglio è quello di limitare questa richiesta a casi particolari o ad appalti di importo elevato, evitando di inserirla nei bandi relativi a manutenzioni ordinarie e piccole ristrutturazioni.

È questa una delle indicazioni più importanti tra quelle contenute nella linea guida sull'applicazione dei criteri ambientali minimi in edilizia che l'Autorità Anticorruzione ha appena messo in consultazione. Il documento rimarrà aperto alle proposte degli operatori e delle amministrazioni fino al prossimo 29 novembre (qui il modulo per inviare le osservazioni).

L'obiettivo di queste nuove linee guida (facoltative) è quello dare alle stazioni appaltanti una bussola per scrivere bandi e documenti di gara che rispettino l'obbligo di adeguarsi ai Cam, senza però limitare la possibilità di partecipazione agli appalti delle Pmi, che è invece uno dei traguardi principali che l'Unione europea si è prefissata scrivendo le nuove direttive sugli appalti.

Per questo, particolare attenzione è stata dedicata nel testo ai criteri di «selezione dei candidati» (criterio 2.1 del Dm 11 ottobre 2017) con i quali si specificano le certificazioni ambientali di cui devono essere in possesso le imprese che concorrono agli appalti pubblici.

Il primo chiarimento dato dall'Anac è che l'inserimento dei criteri relativi alla selezione dei candidati e quindi la richiesta di certificazioni ambientali alle imprese «è da ritenersi facoltativo, a discrezione della stazione appaltante». Dunque, non ci sono obblighi.

Non solo. L'Anac aggiunge anche che «tenuto conto dell'effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici» che questo tipo di criteri può determinare nelle gare per i lavori «l'inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in funzione della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara». Per questo, si legge nelle linee guida in consultazione, «non appare opportuna la richiesta dei predetti criteri per interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o di ristrutturazione di piccola entità».

La bozza di linee guida sui Criteri ambientali minimi

La relazione illustrativa delle linee guida sui Cam

Il modulo per l'invio delle osservazioni all'Anac

Il Dm Ambiente 11 ottobre 2017 sui Cam in edilizia

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