Amministratori

Danno erariale per le spiagge affidate a titolo gratuito

di Giuseppe Nucci

L’articolo tratta l’ennesimo caso di mala gestio, nella fattispecie riferito alla concessione a titolo gratuito di una spiaggia senza alcun tipo di istruttoria né di formalizzazione.
È sintomatico, infatti, come la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti - con la sentenza n. 529 pubblicata il 22 ottobre 2019 – abbia stigmatizzato il comportamento degli Amministratori, addebitando l’illegittimità, il danno e l’elemento soggettivo alla ‘grave sciatteria’ dei convenuti che ha determinato mancate entrate che si sarebbero potuto, invece, realizzare a favore dell’Amministrazione.
E questo rimanda al sempre attuale quesito se i danni erariali siano imputabili soprattutto a comportamenti truffaldini oppure, come in questo caso, a inadeguatezza professionale.

Il fatto
Un cittadino segnalava alla Procura erariale e all’Anac che nel litorale romano erano stati affidati, gratuitamente, servizi di pulizia delle spiagge e servizi per la balneazione, su otto arenili, senza adottare atti formali.
La Procura, a seguito di ciò, accertava che tali irregolarità si erano verificate tra il 2007 e il 2015, provocando un danno di 341.184,83 euro a titolo di canoni e indennità non riscossi, evidenziando che:
- erano state installate attrezzature, come ombrelloni e sdraio, e chioschi che avrebbero dovuto avere carattere di temporaneità mentre era stato accertato che permanevano ininterrottamente da decenni;
- sussisteva una evidente sproporzione tra i servizi a carico degli assegnatari (pulizia delle spiagge, ecc.) e gli introiti connessi allo sfruttamento economico degli arenili.
L’organo inquirente, in conclusione, chiedeva la ripartizione del danno tra i dirigenti comunali coinvolti a vario titolo nella vicenda che, dal canto loro, affermavano la congruità dell’attività di pulizia ed altri servizi per rendere fruibile la spiaggia con la controprestazione dell’utilizzabilità dell’arenile per il noleggio di attrezzature e la vendita di cibo e bevande.

La sentenza
Il Collegio condannava i convenuti precisando, in primo luogo, che non vi era stata un’istruttoria, da parte dei responsabili, per verificare il presumibile valore dei servizi svolti, da un lato, a vantaggio degli assegnatari, quali il noleggio di sdraio e ombrelloni, servizio bar, ecc. e, dall’altro, a vantaggio del Comune, quali la pulizia della spiaggia ed il servizio di salvamento.
Ne consegue che la gratuità doveva considerarsi illegittima in quanto non vi può essere alcun sinallagma contrattuale tra le parti se l’Amministrazione non ha mai considerato i valori dei servizi da ricevere e di quelli da attribuire.
Anche nel corso della vigenza del rapporto, non sempre coperto da convenzioni valide in considerazione del fatto che alcuni bandi sono stati annullati e in diversi casi si è proceduto solo ad una proroga di assegnazioni precedenti, i responsabili dell’Amministrazione si sono comportati in maniera negligente. Non risultano verbali di controllo dello stato di fatto dei luoghi all’inizio o alla fine della stagione, non risultano ispezioni nel corso della stagione, nulla risulta circa la decisione di conservare i manufatti adibiti a chioschi bar allo scopo di risparmiare i costi.
Tutto questo ha comportato che le spiagge erano in tutto e per tutto analoghe a quelle oggetto di concessione: ombrelloni, sdraio e lettini venivano posizionati ad inizio stagione e non rimossi ogni sera come dovrebbe essere in caso di spiaggia attrezzata ed i chioschi bar, che avrebbero dovuto essere strutture non permanenti, hanno assunto negli anni dimensioni e caratteristiche, invece, del tutto stabili. Ed il tutto, appunto, senza pagamento del canone.
Il danno - da definire sulla base dell’ampiezza e fruibilità dei diversi lotti nella stagione balneare - non è, di per sé, quantificabile nel mancato versamento di un canone concessorio, bensì nel non aver condotto, secondo i canoni della legittimità e diligenza, l’attività istruttoria prima e ispettiva poi sulla possibile fruizione delle spiagge libere e nel non aver pertanto valorizzato adeguatamente tale bene pubblico.
Il danno, quindi, deve essere valutato in via equitativa, comunque tenendo conto dei servizi resi alla collettività, ma anche dei danni subiti dall’Amministrazione per una negligente e illegittima gestione di un bene demaniale come le spiagge libere del litorale.
Tenendo conto del periodo caduto in prescrizione e di una certa utilità avuta dall’Amministrazione per i servizi di pulizia e salvamento, i convenuti sono stati ritenuti colpevoli di aver provocato un danno erariale di 100.000 euro per la negligente e incurante gestione di un bene demaniale di pregio sia in fase di assegnazione sia nel corso del rapporto convenzionale.

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