Appalti

Circonvallazione di Merano, Pizzarotti vince in tribunale la gara da 100 milioni

Arrivata quarta alla gara bolzanina, l'impresa di Parma ha scalato la graduatoria grazie ad azioni legali contro i concorrenti finiti in concordato (Cmc e Astaldi)

di Massimo Frontera

Sarà il raggruppamento guidato dall'impresa Pizzarotti (con l'impresa Collini) a realizzare la circonvallazione stradale di Merano. Si tratta di un appalto del valore a base d'asta di 102,6 milioni di euro mandato in gara dalla provincia di Bolzano (attraverso Acp, la locale Agenzia appalti) nel dicembre 2016. La gara ha avuto un iter tormentatissimo con continui colpi di scena, dovuti a iniziative e decisioni più di carattere legale che tecnico. La gara è anche un emblema della diffusa crisi delle imprese, in quanto l'aggiudicazione a Pizzarotti - decisa dal Tar di Bolzano con la sentenza n.42/2020 pubblicata lo scorso 10 febbraio - è stata indubbiamente agevolata dalla crisi che ha colpito le imprese concorrenti nella stessa gara - Cmc, Oberosler e Astaldi - poi finite in concordato.

Ed è stata proprio quest'ultima circostanza - alla fine - a convincere i giudici ad accogliere il ricorso di Pizzarotti e, di conseguenza, ad annullare l'atto di conferma della aggiudicazione definitiva al raggruppamento con le imprese Carron, Mair e Di Vincenzo, da cui nel frattempo era uscita la coop ravennate Cmc che ne era inizialmente la capogruppo. Va comunque ricordato che si tratta di una sentenza del Tar e pertanto appellabile al Consiglio di Stato.

Nel corso della procedura, la stessa Amministrazione provinciale di Bolzano ha modificato la sua legge sugli appalti per consentire, con provvedimento retroattivo, l'esclusione delle imprese finite in concordato. Tuttavia, non è stato questo il motivo determinante che ha decretato l'accoglimento del ricorso di Pizzarotti.

La vicenda
In base al primo esame delle offerte, la classifica ha visto al primo posto il raggruppamento guidato da Cmc (con Carron, Mair e Di Vincenzo), al secondo posto il raggruppamento Pac (con Oberosler , Erdbau, Marx, Bitumisarco e De.Co.Bau), al terzo posto l'impresa Astaldi, e, infine, al quarto posto, il raggruppamento guidato da Pizzarotti, con Collini. Nel settembre 2017 la gara viene pertanto aggiudicata a Cmc. Dopo succede di tutto. Il secondo classificato, il raggruppamento Pac, impugna l'aggiudicazione a Cmc, ma senza successo. Peraltro, mentre si discute il giudizio, l'impresa Oberosler, che fa appunto parte del raggruppamento Pac, presenta la richiesta di concordato in bianco.

Nel settembre 2018 anche Astaldi (terza classificata) chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo al tribunale di Roma (che verrà concesso nell'agosto 2019). E nel dicembre 2018, è la volta di Cmc che deposita domanda di concordato in bianco al tribunale fallimentare di Ravenna (che il tribunale concederà il successivo giugno 2019). Quest'ultima novità di Cmc, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, riaccende la battaglia legale. E mentre il secondo classificato, Pac, sollecita l'esclusione dell'aggiudicatario e lo scorrimento della graduatoria, si consuma nel raggruppamento vincitore l'uscita di Cmc e il ricompattamento delle altre imprese (Carron, Mair e Di Vincenzo) con richiesta di confermare l'aggiudicazione.

La stazione appaltante decide in questo senso, e il 13 settembre 2029 conferma l'aggiudicazione al raggruppamento senza più Cmc e che ora è guidato da Carron, con Mair e Di Vincenzo mandanti. Non solo, dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti, nell'ottobre 2019 Apt emette un provvedimento di efficacia della conferma dell'aggiudicazione.

Intanto però Pizzarotti e Collini avevano iniziato ad affilare le armi e, dopo l'uscita di scena di Pac, ingaggiavano la loro battaglia legale "aggredendo" i due raggruppamenti che li precedevano in graduatoria, Carron (con Mair e Di Vincenzo) e Astaldi. Nel marzo 2019 l'impresa di Parma scrive alla stazione appaltante Apt sollevando la questione della mancanza dei requisiti di entrambi i concorrenti, a causa delle rispettive procedure di concordato, sostenendo l'applicazione delle clausole di esclusione (articolo 80) e impugna di fronte al Tar, insieme a Collini, il provvedimento di efficacia della conferma dell'aggiudicazione.

Il principio affermato dal Tar
Il giudice di primo grado - al termine di una articolata e complessa disamina - ha accolto il ricorso, valutando fondato il richiamo a un principio che, alla fine, risulta dirimente per l'esito del giudizio. «Le ricorrenti - si legge nella pronuncia - deducono la violazione dell'art. 80, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici in riferimento all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell'art. 2.5 del disciplinare di gara e la violazione dell'art. 48, comma 19, del codice dei contratti pubblici, essendo venuto meno a Cmc e ad Astaldi il requisito di partecipazione di ordine generale per il deposito da parte degli stessi della domanda di concordato cd "in bianco".

Tali disposizioni vieterebbero altresì qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei. Sarebbero consentite modificazioni purché non finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. La salvezza prevista dal citato art. 80 discenderebbe unicamente per le procedure di concordato preventivo con continuità aziendale già ammesse o corredate dalla necessaria documentazione».

Ma c'è di più. Il fondamento della valutazione dei giudici di primo grado viene individuato in una precedente pronuncia del Consiglio di Stato. Si tratta della sentenza 3984/2019 che altro non è se non quella con cui Palazzo Spada aveva ribaltato il giudizio del Tar Bolzano nella controversia tra Cmc e Pac-Oberosler che si contendevano lo stesso appalto. Sentenza che, a sua volta, richiama il principio, affermato dal consiglio di Stato in sessione plenaria (pronuncia n.8/2015), secondo cui «nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità».

Ed ecco allora il vulnus individuato dai giudici (che spiana la strada all'aggiudicazione a Pizzarotti): «Avendo Cmc e Astaldi - afferma il Tar Bolzano - presentato nel corso della fase di gara domanda di concordato preventivo "in bianco" hanno perso (cfr. sentenza n.3984/2019) il requisito di ordine generale richiesto dall'art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e la successiva ammissione delle stesse alla diversa figura del concordato "con continuità aziendale" non potrebbe retroattivamente sanare la perdita del requisito di ordine generale. Cmc era in concordato preventivo "in bianco" dal 04.12.2018 sino al 12.06.2019 con perdita della continuità del possesso dei requisiti per tale periodo. Astaldi invece dal 28.09.2018 al 05.08.2019».

Conclusione: il Tar annulla gli atti di aggiudicazione impugnati, accerta la perdita dei requisiti di ordine generale sia del raggruppamento guidato da Carron sia di Astaldi e infine «ordina alla stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione della gara a favore delle società ricorrenti».

La sentenza del Tar Bolzano

La pronuncia del Tar

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