Fisco e contabilità

Nuova Imu, al momento un'occasione mancata

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede un intero capo dedicato all'abolizione dell'Imu e della Tasi e alla nascita della nuova Imu. Tanti addetti ai lavori auspicavano l'eliminazione del tributo per i servizi indivisibili, Tasi, la cui struttura normativa ha determinato notevoli problemi gestionali. Sembra che dal 2020, o al massimo dal 2021, il sogno si avvererà. Il disegno di legge di bilancio prevede l'abolizione della Iuc disciplinata dalla legge 147/2013, eccetto i commi disciplinanti la tassa sui rifiuti Tari.
Nel contempo, il testo prevede la nascita della nuova Imu. Anche sotto questo profilo vi sono tante aspettative. La speranza è di risolvere, se non tutte, almeno le questioni più complesse che nel tempo sono emerse, ad esempio la base imponibile delle aree edificabili che si dovrebbe ancorare a un dato certo, così come avviene per i fabbricati, ovvero il ripristino dell'obbligo dichiarativo a pena di decadenza per i casi di equiparazione ad abitazione principale, ovvero stabilire se un alloggio sociale Iacp e ente similare debba scontare l'Imu con aliquota ordinaria e detrazione oppure debba essere esentato dal tributo, così come delimitare l'agevolazione a favore dei militari prevista dalla legge 147/2013.
Invece, al momento, il nuovo testo rappresenta un interessante opera di raccolta delle norme preesistenti in un unico documento, con qualche novità legata soprattutto al fatto che la nuova Imu in qualche modo deve incorporare anche ciò che era previsto dalla Tasi, come il ripristino della tassazione dei beni merce.
Nessuna disposizione del disegno di legge risolve dubbi esistenti nella vecchia normativa, forieri di numerosi contenziosi. Un esempio vale per tutti.

Locazione finanziaria
La corte di cassazione, dal mese di maggio scorso a oggi, ha assunto posizioni diametralmente opposte circa l'individuazione del soggetto passivo Imu in caso di locazione finanziaria, nel periodo che va dal termine del contratto alla riconsegna del bene (sentenze n. 13793 maggio 2019 e n. 119166 luglio 2019) .
Il disegno di legge di bilancio ripete perfettamente il testo previsto dall'articolo 9 del Dlgs 23/2011, non precisando se il momento della riconsegna del bene sia rilevante ai fini della soggettività passiva. E i contrasti saranno ancor più evidenti se si pensa che la nuova Imu è un accorpamento della vecchia Imu e della Tasi, le cui disposizioni di legge erano differenti (per la Tasi era rilevante il momento della riconsegna).

Potere regolamentare
In passato, si è discusso sulla possibilità di applicare l'articolo 59 del Dlgs 446/1997, che riguardava il potere regolamentare in materia di Ici, anche per l'Imu, nonostante il mancato richiamo di quella disposizione nella normativa Imu. Il disegno di legge di bilancio ha il merito di chiarire una volta per tutte che, fermo restando il potere regolamentare di previsto dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997, il Comune può prevedere le seguenti fattispecie:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

La novità
Da notare che tutte le lettere erano già previste nell'articolo 59, eccetto la e) che rappresenta una novità.
A una attenta lettura il testo sembra ammettere l'esenzione Imu a prescindere dalla natura del soggetto comodante, purché nell'immobile dato in comodato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale si svolga l'attività istituzionale o statutaria del comodatario. Quindi anche una persona fisica che concede in comodato un proprio immobile al comune che lo adibisce ad uso ufficio, godrà dell'esenzione.
Certamente rappresenta una novità non di poco conto, soprattutto perché è legato al potere regolamentare dell'ente, sovente usato in maniera poco accorta.
Quindi, a oggi, la nuova Imu rappresenta un'occasione mancata. Speriamo che il testo definitivo sia altro.

(*) Docente Anutel

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