Amministratori

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva non si nega a chi dimostra di avere una fonte di reddito

di Ulderico Izzo

La percezione di un trattamento pensionistico dà titolo, ai sensi dell’articolo 11 Dpr 31 agosto 1999, n. 394, al rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Così si esprime il Consiglio di Stato con la sentenza n. 462/2020.

Il fatto
Un cittadino russo ha impugnato, dinanzi al Tar il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva, emesso dalla Questura del luogo.
Tale provvedimento, in via gerarchica, viene confermato dall’Autorità prefettizia.
Il Giudice amministrativo di primo grado respinge il ricorso giurisdizionale, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, riforma integralmente la decisione di primo grado dando giustizia allo straniero residente da tempo in Italia.

La decisione
Il Collegio giudicante ha ritenuto non condivisibile il ragionamento del primo Giudice.
La sentenza appellata, come riportato, aveva respinto il ricorso di primo grado ritenendo non integrato il requisito della percezione del trattamento pensionistico con riferimento sia all’an (perché dagli estratti conto bancari prodotti risultavano quali poste attive solo versamenti di soggetti privati) che al quantum di tale trattamento.
Entrambi tali elementi di fatto sono stati smentiti dalla documentazione presente agli atti processuali, dai quali emerge la fondatezza dei motivi di appello proposti contro la sentenza impugnata.
Per il Collegio, ciò che è apparso dirimente è stato il fatto che il provvedimento prefettizio (di conferma del provvedimento del Questore del luogo), impugnato nel giudizio di primo grado aveva denegato il permesso di soggiorno per residenza elettiva unicamente per mancata dimostrazione del possesso di una pensione o di un reddito sufficiente come fonte di sostentamento, cosa smentita con la produzione sin dall’inizio, di idonea prova documentale.

Conclusioni
La Pa deve dirigere la propria azione amministrativa andando oltre meri arresti procedimentali, al fine della tutela, corretta, dell’interesse pubblico.

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