Fisco e contabilità

Il Comune può fatturare in esenzione Iva le rette di accoglienza per le donne vittime di violenza

Nella misura in cui l'ente effettui nella casa rifugio una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza

di Federico Gavioli

Le rette pagate dalle persone presenti nelle case rifugio per donne vittime di violenza beneficiano dell'esenzione Iva; il Comune, infatti, può fatturare in regime di esenzione Iva se si tratta di una prestazione globale di servizi, le somme stabilite a carico degli ospiti che servono a coprire i costi di gestione della struttura. L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 112 del 16 febbraio 2021, ha fornito alcune importanti precisazioni.

Il Comune istante ha istituito una casa rifugio per donne vittime di violenza. Per coprirne i costi di gestione, l'ente ha la necessità di stabilire delle rette di accoglienza a carico degli ospiti del centro e, pertanto, ha chiesto di conoscere se alle predette rette possa applicarsi il regime di esenzione dall'Iva previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del Dpr 633/1972.

I tecnici delle Entrate hanno evidenziato che, in riferimento al caso in esame, occorre richiamare l'articolo 10, comma 1, n. 21), del Dpr 633/1972 (e non quello indicato dal Comune istante), secondo cui il regime di esenzione Iva si applica, tra l'altro, «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili».

La disposizione, come ribadito in diversi documenti di prassi, riveste natura oggettiva nel senso che si prescinde sia dal soggetto che effettua la prestazione che dai soggetti beneficiari dell'esenzione, i quali devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale.

Inoltre, in considerazione della circostanza che la disposizione fa riferimento alle case di riposo e simili, l'elencazione delle strutture non risulta tassativa.

Da quanto emerge dall'istanza, la casa rifugio istituita dal Comune rappresenta una struttura destinata a realizzare una serie di servizi nei confronti di donne vittime di violenza (anche, eventualmente, insieme ai loro figli), secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene che per le rette richieste agli ospiti, necessarie alla copertura delle spese di gestione si debba applicare il regime di esenzione Iva previsto dal n. 21), dell'articolo 10 del Dpr 633/1972, nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l'alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche eccetera).

Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, come innanzi definita, le rette saranno assoggettate a Iva in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.

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