Fisco e contabilità

Predissesto, più tempo solo alla nuova giunta

La Consulta: illegittimo non concedere 150 giorni ai sindaci neoeletti

di Gianni Trovati

Le regole che fissano il calendario perentorio per la presentazione dei piani di riequilibrio negli enti locali che provano ad agganciarsi al salvagente del dissesto sono illegittime nella parte in cui non prevedono i tempi supplementari per le amministrazioni appena uscite dalle elezioni. Ma in tutti gli altri casi il meccanismo automatico che fa scattare il default quando il piano non arriva entro i 90 giorni dalla delibera sul predissesto resta pienamente in vigore.

Sono le due indicazioni offerte dall’ordinanza n. 34/2021 depositata ieri dalla Corte costituzionale (relatore Angelo Buscema, presidente emerito della Corte dei conti). Sul tavolo dei giudici delle leggi sono arrivate, per una questione promossa dalle sezioni Riunite della Corte dei conti, le regole sul predissesto fissate dagli articoli 243-bis e quater del Dlgs 267/2020. Le due norme fissano le cause che obbligatoriamente fanno naufragare il predissesto, portando l’ente al default. E fra queste c’è la mancata presentazione entro 90 giorni del piano per rimettere a posto i conti.

L’impianto normativo sopravvive all’esame della Consulta, con una sola eccezione: quella degli enti in cui fra la delibera di predissesto e la scadenza per la presentazione del piano intervengono le elezioni. In quel caso agli amministratori vanno concessi 60 giorni, che decorrono dalla presentazione della relazione di inizio mandato. In tutto, quindi ci sono fino a 150 giorni dall’entrata in carica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©