Personale

Indennità di video-terminale, è danno erariale da contrattazione collettiva

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Costituisce danno erariale da contrattazione collettiva, e comporta la condanna dei diversi soggetti che vi hanno concorso (giunta e revisori), il riconoscimento a titolo di trattamento accessorio dell'indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012. Le indennità di rischio possono essere attribuite, infatti, solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Non possono neppure rilevare le condizioni di rischio generico connesse ai contenuti tipici di un determinato profilo professionale, dal momento che sono già remunerate con il trattamento economico fondamentale.
Sono questi i principi della sentenza n. 157/2020 della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, che ha disposto la condanna non soltanto degli amministratori dell'ente (che hanno autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'accordo) ma anche dell'organo di revisione economico-finanziaria in carica al tempo, in relazione a una vicenda partita da un'ispezione del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La pronuncia trova fondamento normativo nell'articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a quel livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale. Sussiste dunque la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica per i contratti collettivi decentrati integrativi.

Non è stata neppure accolta (ed è un aspetto di sicuro interesse) l'eccezione di improcedibilità sollevata, per effetto della circostanza che l'ente aveva avviato il recupero delle somme, in 7 quote costanti, mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al Dl 16/2014 (Salva-Roma).

Diversi gli argomenti sviluppati per sostenere questa interpretazione: il giudizio di responsabilità amministrativa non ha soltanto profili risarcitori, ma ha anche profili sanzionatori; il recupero indicato si risolve soltanto in un futuro risparmio di spesa conseguente alla riduzione del fondo per le risorse decentrate, ma non comporta un effettivo incasso di somme in favore dell'ente locale; l'applicazione della disposizione speciale non determina l'obbligo della restituzione degli emolumenti indebiti da parte dei dipendenti, ma comporta esclusivamente la riduzione complessiva del fondo per le risorse decentrate nei confronti di tutti gli attuali dipendenti, senza una coincidenza tra i beneficiari e coloro che sopportano gli effetti della decurtazione.

Sul tema puntuale dell'incentivo è pacifico, secondo la magistratura contabile, che l'indennità di videoterminale è illegittima, in quanto è in palese contrasto con i principi della contrattazione collettiva nazionale, che hanno escluso la possibilità di riconoscere in maniera indistinta e generalizzata le indennità, come quella di videoterminale, che sono connesse al normale svolgimento dell'attività lavorativa, anche mediante il richiamo alle indicazioni dell'Aran (in particolare Ral n. 199 del 2011). Con l'immediata conseguenza, affermata nella sentenza, che la clausola contrattuale del dicembre del 2013 deve ritenersi affetta da nullità per violazione dei limiti posti dal contratto collettivo nazionale e dalla vigente disciplina.

Non è stata neppure accolta neppure l'eccezione relativa all'esimente politica, dal momento che l'assunzione della carica di sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica (e perfino in piccoli Comuni dove l'attività politica non è svolta professionalmente) la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione.

Anzi, come viene osservato, proprio in considerazione della natura e della peculiarità del contratto decentrato, i componenti della giunta avrebbero dovuto prestare la massima attenzione all'articolazione del contratto, considerando che - con l'approvazione - l'organo esecutivo ne ha integralmente fatto propri i contenuti e ha giustificato i pagamenti intervenuti.

Rispetto ai revisori, infine, ha soprattutto inciso la modifica all'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 dal Dlgs 150/2009, che ha ampliato la funzione di controllo dell'organo, non riguardante, ora, soltanto la compatibilità dei costi (e quindi un profilo meramente contabile), ma anche le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Secondo i giudici, l'obbligo di diligenza in capo ai revisori implica che l'esame di un'ipotesi di contratto collettivo non possa prescindere da una valutazione preliminare delle direttive per la contrattazione e degli atti richiamati dal medesimo contratto collettivo.

La sentenza della Corte dei conti Sicilia n. 157/2020

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