I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di parchi e riserve

di Mauro Calabrese

Aree Protette - Parco Nazionale - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Opere edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Nulla Osta Ente Parco - Autonomia - Sequestro preventivo

In presenza della realizzazione di opere edilizie in zona ricompresa all’interno del perimetro di Parco Nazionale sottoposta a vincolo paesaggistico, compreso il caso del mutamento di destinazione d’uso di un complesso balneare da stabilimento a struttura ricettiva con camere, in mancanza di autorizzazione e senza il nulla osta dell’Ente Parco, deve essere disposto il sequestro preventivo delle opere, sussistendo il periculum in mora, poiché le opere realizzate comportano la modificazione dei luoghi e un maggior carico urbanistico.
La realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette, quali Parchi Nazionali, regionali e Riserve naturali è subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire, se necessario avuto riguardo alla tipologia delle opere, l’autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell’Ente Parco, che è atto endoprocedimentale prodromico rispetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mantenendo questi ultimi due atti amministrativi la loro autonomia ad ogni effetto, compreso quello sanzionatorio, anche quando attribuiti dalla Legge regionale ad un organo unico, chiamato a compiere una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle Aree Protette.

Corte di Cassazione, sezione III Penale, 13 luglio 2020, n. 20721

 
Aree Protette - Fauna Selvatica - Specie protette - Responsabilità per i danni - Circolazione dei veicoli - Art. 2052 Cod. Civ. - Danno cagionato da animali - Tutela e gestione della fauna - Enti Territoriali - Regioni e Province

Pur spettando alle Province concrete competenze e funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, Parchi e Riserve naturali, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette, ricompresi ai sensi della Legge n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, sono le Regioni i soggetti pubblici responsabili, quali Enti cui la Legge affida la tutela e la gestione della fauna selvatica, in applicazione del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2052 c.c. e salva la prova del caso fortuito, rappresentando gli Enti territoriali che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
In ogni caso, la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, potrà eventualmente rivalersi, anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli altri Enti territoriali, come le Province, ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

Corte di Cassazione, sezione III Civile, 22 giugno 2020, n. 12113

 

Aree Protette - Parchi Naturali - Tutela degli equilibri dell’ecosistema - Attività Vietate - Reati di pericolo - Pericolo Astratto - Sussiste

A differenza dei reati di pericolo concreto, i cd reati di pericolo «astratto» (o presunto), sono quelli in cui il pericolo non compare, né espressamente, né implicitamente, tra gli elementi della fattispecie legale, perché il giudizio di pericolosità è formulato una volta per tutte dal Legislatore, sulla base di leggi scientifiche e/o di massime d’esperienza, individuando fatti tipicamente pericolosi per un determinato bene giuridico, derivandone che non occorre accertare la concreta messa in pericolo del bene protetto, dovendo il giudice limitarsi a verificare la conformità della condotta concreta alla previsione legale, senza indagare in ordine all’effettiva messa in pericolo del bene tutelato.
L’articolo 30 della Legge n. 394 del 1991, cd Legge Quadro sulle Aree Protette, quale reato di pericolo astratto, incrimina, come illecito contravvenzionale, la violazione di talune disposizioni espressamente contemplate come misure di salvaguardia, sanzionando qualsivoglia attività possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’Area Protetta, compresa violazione delle disposizioni di Legge regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di Aree Protette e con riguardo alla trasgressione dei regolamenti di Parchi naturali regionali.
Pertanto, è punibile la condotta di aver organizzato in un locale all’interno dell’Area Protetta un’attività di discoteca estiva all’aperto, non consentita né autorizzabile secondo il Piano del Parco, installando un impianto di amplificazione e un impianto capace di proiettare luci colorate cangianti e fasci luminosi colorati rotanti, quale attività del tutto incompatibile con la destinazione dell’area a Parco e quindi sufficiente a integrare il reato contestato, laddove la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, in quanto idonea ad arrecare disturbo agli equilibri dell’ecosistema, integra il reato di cui agli articoli 6 e 30 Legge n. 394 del 1991, per la violazione delle misure di salvaguardia previste per le Aree Protette regionali.

Cassazione, sezione III Penale, 30 luglio 2020, n. 23198

 
Aree Protette - Fonti Energetiche Rinnovabili - Localizzazione Impianti - Autorizzazione Unica - Normativa Regionale - Tutela dell’Ambiente e Biodiversità - Important Bird Areas (Iba) - Divieto assoluto - Legittimità - Non discriminazione e proporzionalità

La normativa nazionale di recepimento e attuazione Direttiva 2001/77/Ce (relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), di cui al Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e alle Linee Guida nazionali del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, con riguardo al procedimento di autorizzazione e alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, consente alle Regioni di introdurre specifici divieti di localizzazione di impianti, anche ma non solo di fonte eolica, in tutte le aree di speciale valenza ambientale e bionaturalistici individuate, compresi i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale, nonché le cd «Important Bird Areas» (Iba), aree di protezione per gli uccelli selvatici.
Il divieto assoluto di localizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, non solo eolica, come gli impianti di energia da biomassa, all’interno delle aree Iba, previsto dalla Legge della Regione Molise n. 22 del 2009, nel rispetto dei canoni stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, non può assumersi contrastante con la disciplina comunitaria in quanto né discriminatorio né carente di proporzionalità, avendo la Regione, con il richiamato divieto, assunto una posizione di particolare rigore e attenzione in ordine alla salvaguardia di valori ambientali e bionaturalistici in un delicato e consapevole bilanciamento tra l’interesse, di rilievo eurounitario e nazionale alla valorizzazione della produzione energetica da fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Pertanto, va rigettata anche la domanda risarcitoria che, modellandosi sui contorni dell’articolo 2043 c.c., postula sul piano oggettivo l’illegittimità dell’attività amministrativa, laddove il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, laddove nello specifico ambito della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica.

Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 agosto 2020, n. 4889


Aree Protette - Parco Naturale Regionale - Abuso Edilizio - Condono - Abusi Maggiori - Antropizzazione - Ulteriore degrado - Esclusione - Non condonabilità

Premesso che gli abusi «maggiori» in area vincolata, ricadente nel perimento di Ente Parco regionale, non possano in alcun modo beneficiare della sanatoria prevista dal cd «terzo condono edilizio» (di cui al Dl n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/03), essendo possibile condonare solo interventi di minore rilevanza, ovvero opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, l’abuso non risulta sanabile neppure a fronte dell’eventuale intervenuta alterazione dello stato dei luoghi, a causa di diffusi fenomeni di antropizzazione, dato che, anche in casi di avanzato degrado del contesto circostante, lo stato già compromesso dell’area non può legittimare ulteriori interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, in quanto il nuovo edificato contribuisce, comunque, ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi.

Tar del Lazio, Sezione II Quater, 10 agosto 2020, n. 9124

 

Aree Protette - Normativa Ue - Rete Natura 2000 - Zone di Protezione Speciale (Zps) - Designazione - Corte di Giustizia Ue - Violazione obblighi comunitari - Rivalsa - Competenza Regioni - Ottemperanza - Coinvolgimento Enti Locali -Enti esponenziali e Associazioni - Interessi collettivi - Legittimazione processuale

L’autonomia degli Enti Locali, riconosciuta dagli articoli 5 e 114 Cost., deve essere apprezzata secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in relazione alle singole funzioni, pertanto il potere esercitato dalla Regione in tema di Designazione di Zone di Protezione Speciale (Zps) verte sulla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117 comma 2 lett. m, Cost. e si pone come diretta applicazione di una normativa europea, ai sensi dell’articolo 117, comma 1, Cost., rispetto alla quale sussiste un obbligo di tutte le articolazioni dello Stato di assicurarne la effettività.
La disciplina in tema di definizione delle aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata «Natura 2000» e di Designazione di Zone di Protezione Speciale (Zps), volte alla istituzione di zone speciali protette allo scopo principale di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all’Allegato I alla Direttiva 79/409/Cee (c. d. direttiva «Uccelli selvatici») e successive, è del tutto autonoma dalla Legge n. 394 del 1991, la quale, al pari delle relative leggi regionali di attuazione, persegue peculiari finalità di la tutela della natura, del paesaggio e dei beni geologici e culturali, nonché la promozione dell’educazione della ricerca, con strumenti procedimentali e partecipativi volti all’intervento, in sede di definizione delle aree interessate, dei diversi livelli di governo interessati, non estensibili ad altre fattispecie.
Pertanto, a fronte della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Ue per la mancata attuazione della normativa, non è censurabile l’omesso coinvolgimento, nel corso del procedimento di designazione delle Zps, dei Comuni territorialmente coinvolti da parte della Regione Sardegna, in quanto adempimento delle prescrizioni comunitarie concernenti l’individuazione e perimetrazione delle Zone protette, in doverosa ottemperanza agli obblighi su essa gravanti, stante anche la propria esposizione alla rivalsa, nell’ipotesi di condanna dello Stato al pagamento di una sanzione pecuniaria e stante la chiara posizione espressa dalla Commissione Europea in ordine alla preclusione di ulteriori proroghe, con conseguente esposizione ad una condanna al pagamento di ingenti sanzioni.
La legittimazione generale degli Enti esponenziali di tutela degli interessi collettivi dinanzi al Giudice Amministrativo, in assenza di una legittimazione straordinaria espressamente prevista dal Legislatore, può anche prescindere dall’iscrizione dell’Associazione negli appositi elenchi previsti dalla disciplina di riferimento, purché ricorrano i necessari requisiti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza, individuati nella finalità di protezione dell’interesse collettivo quale scopo cui è preordinata l’attività dell’ente in base alle finalità statutarie, nella presenza di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nonché nella presenza di una «area di afferenza» ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Tar del Lazio, sezione II bis, 23 luglio 2020, n. 8646