Personale

Aran, dirigenti e segretari autonomi su orari e ferie ma sempre considerando le esigenze dell'ente

Gli enti devono individuare un soggetto preposto alla verifica del rispetto di queste esigenze

di Arturo Bianco

Dirigenti e segretari hanno autonomia nella gestione del proprio orario di lavoro ma devono tenere adeguatamente conto delle esigenze dell'ente; altrettanta autonomia hanno nella gestione delle ferie, ma anche in questo caso devono garantire il coordinamento per evitare conseguenze sulla erogazione dei servizi e gli enti devono individuare un soggetto preposto alla verifica del rispetto di queste esigenze; le ferie possono essere cedute solamente ad altri dirigenti e/o ai segretari e non essere scambiate con il personale; le 4 giornate di festività soppresse vanno utilizzate esclusivamente entro l'anno; hanno infine diritto di fruire dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge a giorni. Sono queste le indicazioni dell'Aran sull'applicazione degli istituti normativi del contratto dei dirigenti e dei segretari del 17 dicembre 2020.

Continua a non essere prefissato per queste figure un debito orario, a differenza delle 36 ore settimanali previste per i dipendenti. Corollario di questa scelta, per il parere Aran AFL 9, è che non viene disposta neppure una sua durata massima. Accanto a queste disposizioni il contratto impone che le figure di vertice degli enti debbano garantire la presenza giornaliera, nonché coordinare le proprie scelte con le esigenze organizzative ed infine devono garantire che, comunque, sia assicurata la presenza per una «durata congrua». Per l'applicazione di questa disposizione contrattuale è utile che le amministrazioni si diano delle specifiche regole, quali ad esempio il vincolo a garantire la presenza in specifiche fasce orarie. Gli enti possono quindi prevedere, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Funzione pubblica, forme di controllo della presenza da non utilizzare però per la quantificazione complessiva dell'orario.

Sono, per molti versi, analoghe le regole dettate dal contratto nazionale per le ferie di dirigenti e segretari. Il parere Aran AFL 12 chiarisce infatti che essi hanno ampia autonomia nella gestione della propria prestazione lavorativa. Ma gli enti devono individuare una figura cui assegnare il compito di verificare che la fruizione delle stesse sia conciliabile con le esigenze di servizio, ivi compreso il coordinamento tra i dirigenti. Questo compito, suggerisce l'Aran, può essere affidato per i dirigenti al direttore generale o al segretario. Si può inoltre aggiungere che è opportuno che gli enti si diano delle disposizioni regolamentari. Il parere ricorda infine che, comunque, i dirigenti ed i segretari devono godere entro l'anno delle ferie e che il rinvio delle stesse costituisce «una ipotesi patologica e non fisiologica».

Le ferie cd solidali possono essere scambiate dai dirigenti e dai segretari solo tra di loro e non anche con il personale dipendente. Il parere Aran AFL 14 interpreta in questo modo le previsioni dettate dall'articolo 17,comma 1, del contratto 17 dicembre v2020 che prevede lo scambio con «altre unità di personale». Questa precisazione è mai utile perché estende le previsioni del comma 11, che dispone in questa direzione solamente per i segretari.

Va ricordato che le quattro giornate di festività soppressa devono essere fruite durante l'anno, per come espressamente previsto dalla legge 937/1977, regola che si applica anche al personale dipendente. Per la loro fruizione, a giudizio del parere Aran AFL 13, non si può dare corso alla trasposizione all'anno successivo e si deve considerare inibita la possibilità di monetizzazione.

Infine, anche i dirigenti possono fruire dei permessi a giornate previste da specifiche disposizioni di legge. Si deve ricordare che tutte le loro assenze vanno calcolate per l'intera giornata. Il parere Aran AFL 15 chiarisce che per quelle di qualche ora il dirigente ed il segretario devono esercitare il potere di autoorganizzazione della gestione del proprio orario di lavoro.

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