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Corte dei conti: niente incentivi per i tecnici della Pa con project financing e accordi quadro

Non è possibile integrare nuove fattispecie nella norma che prevede nel dettaglio tutte le attività ammissibili

di Gianluca Bertagna

Non è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'istituto del project financing. La conclusione è contenute nella deliberazione n. 110/2020 della Corte dei conti della Lombardia che esamina anche il caso dell'accordo quadro.

L'articolo 113 del Dlgs 50/2016 prevede nel dettaglio tutte le attività per le quali è possibile da parte di una pubblica amministrazione riconoscere ai propri dipendenti specifiche retribuzioni in deroga al principio dell'onnicomprensività della retribuzione. L'elenco previsto dalla norma ricopre carattere esaustivo in quanto è previsto l'avverbio «esclusivamente» e pertanto non è possibile integrare nuove fattispecie non espressamente contemplate.

Le prestazioni correlate alla realizzazione di un'opera attraverso il project financing non appaiono nel disposto legislativo e la questione è già stata esaminata dalla magistratura contabile con le deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia numeri 311 e 429 /PAR e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020. Le conclusioni sono le medesime: poiché anche la Sezione delle Autonomie esclude l'applicazione degli incentivi alle concessioni; tale situazione non può che trovare completa e totale applicazione non solo nell'ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l'appunto, nel caso di forme di Partenariato Pubblico Privato. Nessuna possibilità, quindi, di remunerare le attività del project financing.

Altrettanto interessante è la questione sull'eventuale erogazione dell'incentivo in caso di accordo quadro come definito all'articolo 3, comma 1, lettera iii) del Dlgs 50/2016 che stabilisce si tratta di un «accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste». In questo caso, la Corte dei conti della Lombardia, non chiudendo totalmente le porte, invita l'ente a fare specifiche valutazioni rispetto sempre alla stretta elencazione delle attività indicate all'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Spetterà alla singola amministrazione valutare se determinate attività siano riconducibili a quelle previste dal legislatore, «non potendo la funzione consultiva risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale».

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