I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il difetto di specificità invalida la sentenza di merito

di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tutto sbagliato, tutto da rifare? Non esattamente. La Cassazione rileva un difetto di specificità nella pronuncia di appello che ha bocciato la pretesa del contribuente di ridurre al 50 percento la base imponibile Imu. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 2487/2021 ha rigettato il primo dei due motivi, ha accolto il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Ctr della Lombardia. In altre parole, il nuovo giudice è chiamato a rispondere alle domande lasciate senza risposta dal suo predecessore. Pertanto, non sarà celebrato un nuovo processo di appello né sarà dato seguito alla precedente fase di merito.

La vicenda processuale
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato industriale, ha presentato agli uffici comunali una dichiarazione in cui sosteneva di avere diritto a versare l'Imu in misura agevolata, in quanto l'inagibilità dell'immobile non sarebbe stata superabile con interventi di manutenzione straordinaria. Questo è accaduto, sebbene, qualche mese prima, l'ufficio tecnico dell'ente avesse revocato l'agibilità dello stesso immobile precisando il contrario. Il Comune di Vimodrone, riscontrato il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria, ha emesso l'avviso di accertamento, contestando il versamento parziale ed irrogando la sanzione del 30 per cento dell'importo dovuto. Dalle risultanze dell'istruttoria è possibile evincere che lo stato di apparente fatiscenza, dovuto al mero abbandono del bene, non è sufficiente a giustificare l'asserita inagibilità. Alla stregua, quindi, della normativa nazionale, così come integrata dal regolamento, va evidenziato che: «la dichiarazione di inagibilità attesta un fatto non rispondente al vero che non prova la sussistenza del requisito richiesto dalla legge per fruire dell'agevolazione: l'asserita fatiscenza dell'immobile, infatti, è superabile a seguito di lavori di manutenzione straordinaria, come precisato nel documento a firma del responsabile del settore tecnico comunale».

E c'è di più. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, il responsabile dell'ufficio tributi, ha contattato telefonicamente il contribuente palesando l'impossibilità di riconoscere l'invocata agevolazione. La ricorrente ha insistito e ha ottenuto un contradditorio nel quale l'ente ha ribadito che, in caso di parziale versamento rispetto all'imposta dovuta, avrebbe emesso l'avviso di accertamento (così come accaduto). Ciò nonostante, nel giudizio di primo grado, la Ctp di Milano ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. Situazione che, tuttavia, è stata ribaltata in appello dalla Ctr che ha condiviso appieno le deduzioni dell'ente, condannando la controparte alla rifusione delle spese liquidate, per entrambi i gradi di giudizio. Per la pregevolezza dei contenuti e la chiarezza espositiva, si riporta il testo integrale di alcuni dei passaggi più significativi: «[l'appellata produceva] a sostegno della propria tesi una perizia tecnica amministrativa asseverata corredata da ben chiare immagini fotografiche sullo stato dei luoghi. Iniziative […] da sole non bastevoli perché l'invocata agevolazione potesse ritenersi definitivamente accertata da parte dell'ente impositore. Difatti, dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali veniva dichiarato che l'invocata inagibilità poteva essere superata con interventi di manutenzione straordinaria. Tale ultimo atto, adottato con legittima potestà dall'ente impositore, confrontato con quanto riportato nella perizia tecnico amministrativa e fotograficamente rappresentato dallo stato dei luoghi, ha determinato in questo giudice il pieno convincimento che il fabbricato industriale non mostra condizioni di inagibilità tali da non essere superabili con appropriati interventi di manutenzione straordinaria. Sicché l'appellata sentenza va riformata, restando assorbita di ogni residua censura».

Il contribuente, come anticipato in premessa, ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi la Corte di cassazione. I giudici del «Palazzaccio» hanno respinto il primo motivo di ricorso, giudicando ben argomentata la sentenza di appello che «certamente sintetica non può, però, ritenersi apparente». In essa, infatti, viene fatto esplicito riferimento alla documentazione probatoria acquisita in atti, sia quella fornita dall'ufficio (revoca agibilità) che quella del contribuente (perizia tecnica). Inoltre, la pronuncia «rende conto della valutazione comparativa effettuata anche dall'esame visivo basato sulla documentazione fotografica». Il secondo motivo, invece, è risultato fondato: in ordine alla mancanza di motivazione degli impugnati avvisi di accertamento, non risulta alcuna argomentazione nella parte motivazionale. Pertanto, «la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Ctr Lombardia in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado».

La sentenza della Cassazione ci consente di evidenziare alcuni principi di carattere generale che possono essere estesi a casi diversi da quello rappresentato. La motivazione, requisito fondamentale scolpito nella nostra Costituzione, è riconducibile al percorso logico-giuridico che indirizza verso una decisione che tenga conto di TUTTI i motivi di impugnazione proposti dalle parti. Nel processo tributario, in particolare, questo obbligo è contenuto nell'articolo 36 del Dlgs 546/1992 che ha previsto, tra gli altri elementi, la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto. Il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento diviene impossibile qualora l'organo giudicante "dimentichi" di argomentare una delle eccezioni dedotte, omettendo di indicare i presupposti dai quali ha ricavato il proprio convincimento. In questo caso, spetterà al giudice del rinvio porre rimedio alla dimenticanza del predecessore rispondendo puntualmente alla domanda del ricorrente con una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Al di là delle considerazioni fin qui svolte che, beninteso, non hanno alcuna pretesa di esaustività, il lettore potrebbe chiedersi il perché di quella svista. Mancanza di attenzione per un aspetto ritenuto superato e assorbito dai contenuti esposti oppure deficit di competenza? Noi propendiamo per la prima. Anzi, apprezziamo il tentativo di porre in primo piano il punto centrale della controversia ritenendo, forse, che «le deduzioni difensive anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Corte di cassazione sezioni unite n. 24/1999, Spina, rv. 214794).

(*) Componente del comitato regionale Anutel - Lombardia

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