Appalti

Gare, i rilievi di Anac sui criteri di valutazione legittimano l'ente ad annullare la procedura in autotutela

L'eccessivo utilizzo di parametri soggettivi sopravvalutati rispetto a criteri oggettivi contrasta con le linee guida dell'Autorithy

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

L'inopportunità della prosecuzione della gara, in presenza di dubbi sulla liceità della procedura, in relazione all'interesse pubblico alla stabilità giuridica dell'aggiudicazione, costituisce presupposto legittimante il potere di autotutela della stazione appaltante di annullamento degli atti amministrativi. È questo il principio espresso dal Tar Liguria con la sentenza n. 603/2020.

Il fatto
Con un articolato motivo di appello, un operatore economico, classificatosi primo nella graduatoria di una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento di interventi strutturali di miglioramento sismico, ha impugnato la determina con cui la stazione appaltante ha annullato gli atti della gara, eccependo il difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

La decisione
Il Tar ha respinto il ricorso e ha ritenuto che il provvedimento impugnato è espressione del potere di autotutela decisoria della pubblica amministrazione esercitato, nel caso, con annullamento per vizi di legittimità, caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità.
L'analisi giurisprudenziale parte dall'articolo 32 comma 8 del codice dei contratti, che ha fatto salvo lo strumento del riesame degli atti, da parte della stazione appaltante, anche dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace e fino alla stipulazione del contratto.
Non è ostacolo insormontabile, quindi, il provvedimento amministrativo finale che non fuoriesce mai completamente dalla sfera della potestà della pubblica amministrazione.
La causa della caducazione dell'intera procedura, da parte della stazione appaltante, ha origine dall'apertura, a seguito di segnalazione da parte di una associazione di categoria, di un procedimento dell'autorità anticorruzione che ha contestato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati nella lex specialis di gara.
In particolare, l'ente ha utilizzato parametri soggettivi riguardanti la qualificazione dei concorrenti piuttosto che concernenti la qualità oggettiva della prestazione richiesta, attribuendo, inoltre, ai primi eccessivo valore ponderale, tanto da incidere in modo rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo, in contrasto con le linee guida Anac.
La stazione appaltante ha condiviso il rilievo, rispondente, tra l'altro, al divieto generale di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e requisiti soggettivi degli operatori economici, disponendo, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla rapida esecuzione dell'intervento oggetto di affidamento, l'eliminazione dell'atto «potenzialmente» inficiato e la riedizione dell'intera procedura.
L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione trova, infatti, la propria giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la stabilità «giuridica» dell'aggiudicazione stessa e dei suoi esiti finali, messa in pericolo da eventuali determinazioni sfavorevoli all'esito del procedimento di vigilanza da parte dell'Anac e, soprattutto, dalla possibile impugnazione della procedura da parte dei concorrenti.
Il canone di condotta della stazione appaltante è stato determinato, pertanto, da un giudizio di convenienza, scaturito da un apprezzamento di non opportunità della prosecuzione della gara, nell'ambito di una logica correttiva dell'azione pubblica diretta alla cura e salvaguardia del pubblico interesse.

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