Personale

Covid, caos sui congedi alternativi allo smart working

Il quadro è ulteriormente complicato dalla suddivisione del territorio nazionale in zone a rischio differenziato soggette a regole diverse

di Davide d'Alfonso e Consuelo Ziggiotto

È il caos nelle amministrazioni locali per la gestione dei congedi alternativi al lavoro agile ricollegati alle diverse fattispecie di quarantena, isolamento e didattica a distanza. La normativa emergenziale si affastella nella decretazione d'urgenza e il quadro è ulteriormente complicato dalla suddivisione del territorio nazionale in zone a rischio differenziato soggette a regole diverse.

Il contesto è quello regolato dal Dm 19 ottobre 2020 che all'articolo 3, comma 1, sancisce l'obbligo per i dirigenti di organizzare gli uffici assicurando che almeno il 50% del personale adibito ad attività compatibili svolga la prestazione agilmente. Particolare sforzo dev'essere compiuto per consentire lo smart working ai genitori con figli posti in quarantena disposta dalla Asl competente a seguito di contatti con soggetti positivi a scuola o presso le altre strutture frequentate dai minori (queste ultime nel frattempo pressoché tutte sospese).
Si aggiunge la disciplina specifica per le cosiddette «zone rosse», in via di allargamento. Per queste il Dpcm 3 novembre, all'articolo 3, comma 4, lettera l), impone il lavoro agile come ordinaria modalità di prestazione lavorativa, analogamente a quanto avveniva nella fase acuta dell'epidemia in primavera. In questi contesti i datori di lavoro pubblici «limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili».

Strettamente connessa al quadro di cui sopra la partita dei congedi in varie ipotesi posti dal legislatore quale alternativa per i genitori ai quali sia impossibile applicare la via maestra dello smart working.

Su tutto il territorio nazionale agisce l'articolo 21-bis del decreto legge 104/2020 (decreto Agosto), innovato nella conversione in legge e poi ancora modificato dal primo decreto legge 137/2020 Ristori.

Il ristoro 1 allarga la tutela abbracciando una fascia d'età dei figli conviventi che arriva ai 16 anni.

La prima soluzione, quarantena o sospensione della didattica in presenza che sia, impone di scegliere per il genitore lavoratore, lo smart working. Questo per tutto il periodo relativo.

Se c'è invece oggettiva impossibilità di lavorare agilmente, compiuto ogni sforzo da parte del dirigente attraverso l'attribuzione di una diversa mansione o attraverso attività di formazione professionale, il dipendente si astiene dal lavoro percependo un'indennità pari al 50% della retribuzione con copertura della contribuzione figurativa, ma questo solo fino ai 14 anni di età del figlio convivente; senza corresponsione di retribuzione o indennità né contribuzione figurativa per figli da 14 a 16 anni. Il beneficio va fruito da uno dei genitori, alternativamente all'altro.

Peculiare, in quella che sembra una replica superflua, la ulteriore previsione introdotta dall'articolo 13 del Dl 149/2020, o Ristori-bis, che prevede che nelle sole aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto, ovvero nelle cosidette «zone rosse», quando venga sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (le scuole medie inferiori), nelle sole ipotesi, anche qui, in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, con indennità pari al 50 % della retribuzione e contribuzione figurativa.

La norma sembra sovrapporsi a quanto previsto dal Dl 104/2020, salvo il riferirsi alla sola scuola media e il non prevedere un limite di età, in maniera che non se ne comprende pienamente la ratio se non quella di riservare ai ragazzi ripetenti delle scuole medie una tutela che fuori dall'articolo 13 del decreto Ristori-bis non riceverebbero.

Sfugge nel Ristori-bis l'elemento della convivenza del figlio, sfugge anche l'invito rivolto al dirigente di compiere ogni sforzo correlato al cambio mansioni prima di arrivare al congedo, sfugge infine il tema dell'incompatibilità allo svolgimento di attività lavorativa dell'atro genitore.

La vera innovazione è contenuta al comma 3 dell'articolo 13 del Ristori-bis dove si dispone che il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità accertata in base all'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, senza limiti di età del figlio disabile.

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