Appalti

Revisori, ok alla sostituzione prima del decorso della proroga o del preavviso per le dimissioni

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

L'organo di revisione può essere sostituito immediatamente senza dover attendere il decorso del termine dei 45 giorni di proroga o di preavviso nell'ipotesi di dimissioni. Il Dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno, con un parere pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi, fornisce l'indirizzo sulla possibilità - per l'ente locale - di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in considerazione all'avvenuta procedura di estrazione a sorte per l'avvicendamento, e di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.

L'organo di revisione economico-finanziaria (articolo 235 del Tuel) dura in carica tre anni e alla scadenza naturale trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del Dl 293/1994, riguardante la proroga di quarantacinque giorni degli organi amministrativi.

Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, gli enti locali sono tenuti a darne comunicazione alla Prefettura della Provincia di appartenenza almeno due mesi prima, per permettere il tempestivo svolgimento delle estrazioni sulla base delle procedure informatiche previste dalla legge (articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 2012).

La proroga, afferma il Viminale, è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo, né occorre attendere il suo effettivo decorso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione. Nel caso specifico poi, avendo il revisore rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato, l'ente ha operato correttamente nel richiedere alla Prefettura competente l'estrazione, in considerazione della prossima sostituzione dell'organo di revisione, risultando dunque valido il sorteggio effettuato.

In conclusione, gli enti locali possono procedere legittimamente alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell'incarico o come preavviso delle dimissioni, nella prospettiva di rendere più tempestiva la piena operatività dell'organo di controllo.

Il parere del Viminale

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