Urbanistica

Superbonus, per il visto di conformità parcelle senza congruità

Nell'elenco dell'articolo 13 del decreto requisiti non sono stati indicati questi requisiti

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Per rendere valida ed efficace l’opzione per lo sconto/cessione da Super bonus 110%, oltre agli adempimenti già previsti per usufruire delle ordinarie detrazioni fiscali per l’edilizia, il contribuente deve acquisire anche:

O il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai Caf, verificando anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

O l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (articolo 119, comma 13, Dl 19 maggio 2020, n. 34).

Per le spese che danno diritto al Superbonus, la comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto.

Considerato quanto sopra, va evidenziato che le parcelle dei professionisti scontano un doppio limite:

1. quello previsto dal “decreto requisiti” del Mise per ogni specifico intervento detraibile;

2. quello dei valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.

Il primo limite non si applica però alle parcelle di tutti i professionisti.

Infatti, l’articolo 13, comma 1 del “decreto requisiti” Dm Sviluppo del 6 agosto 2020, ancora in attesa di pubblicazione) recita «sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l, comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica Ape, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Escluse le parcelle

Sembrerebbero quindi escluse le parcelle emesse per l’apposizione del visto di conformità. Ciò premesso, considerato che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili e che l’asseverazione tecnica deve affermare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati si pone il problema di individuare quale potrebbe essere il valore congruo della parcella relativa all’apposizione del visto di conformità.

Le «Note interpretative»

In attesa di auspicabili e puntuali chiarimenti ministeriali, si ritiene che per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità i professionisti possano fare riferimento alle Note interpretative del 18 febbraio 2010, relative ai compensi per l’apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva, emesse dal Cndcec.

Le note chiariscono che l’attività posta in essere per l’apposizione del visto si sostanzia in un’attività volta a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività esercitata e rilevanti ai fini Iva e che il compenso, pertanto, è definito nella misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica.

Quanto sopra potrebbe applicarsi quindi all’apposizione del visto di conformità richiesto per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura considerato che, dai primi commenti, sembrerebbe emergere l’indicazione di ritenerlo un visto di tipo “documentale” e le procedure saranno quelle consuete dei visti di conformità .

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