Fisco e contabilità

Consulta, l'emergenza non autorizza la Regione in disavanzo sanitario ad aprire un hub

Secondo i giudici, non si può «aggirare» il piano di rientro che vieta la realizzazione di nuove strutture

di Pietro Verna

È incostituzionale, per violazione degli articoli 120, comma 2 e 117, comma 2, della Costituzione, la normativa della Regione Lazio (legge 13/2018) in materia sanitaria e di limiti di densità edilizia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale (sentenza 20 ottobre 2020 n. 217) che siè pronunciata sul ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione di legittimità degli articoli 7, comma 25, 9 e 19 della legge regionale che prevedono:

• la realizzazione di un hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria nel Comune di Anagni e la connessa autorizzazione di spesa (pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e a 200.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021), alla cui copertura la Regione provvede compatibilmente con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
• la possibilità delle strutture sanitarie private di pagare un terzo della sanzione amministrativa irrogata nell'ambito dei controlli esterni sull'appropriatezza dei ricoveri di cui all'articolo 8-octies del Dlgs 502/1992 (Riordino della disciplina sanitaria). Ciò con efficacia retroattiva e diversamente da quanto stabilito dal decreto del commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218, secondo cui « [i]n caso di accettazione dell'esito dei controlli e/o di pagamento entro 60 giorni dalla richiesta, l'importo delle penalizzazioni aggiuntive si riduce di un terzo»;
• l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009 n. 21 (Piano casa), nel senso che «gli interventi di ampliamento» previsti «sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia» di cui all'articolo 7 del decreto ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.

Nell'ordine, con riferimento all'articolo 7, comma 25, la Consulta ha stabilito che la Regione avrebbe dovuto proseguire nell'attuazione del programma di rientro relativo al triennio 2016- 2018 che le imponeva di «non aprire autonomamente nuove strutture». Obbligo che l'Alta Corte ha ritenuto non "aggirabile" dalla clausola («Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191- legge finanziaria 2010»). Il Giudice delle leggi ha confermato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui : (i) le clausole di salvaguardia come quella utilizzata dalla Regione Lazio «sono inidonee allo scopo di preservare dal vizio di incostituzionalità disposizioni legislative regionali che contrastano su oggetto che rientra con le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (sentenze n. 199 del 2018 e n. 28 del 2013); (ii) una legge regionale che intervenga direttamente su un oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro e nelle competenze del commissario è in palese violazione del principio di leale collaborazione, il quale esige che la regione non interferisca con lo svolgimento delle funzioni del commissario e non ostacoli il perseguimento degli obiettivi del piano di rientro (sentenze n. 177 e n. 166 del 2020, n. 247, n. 199 e n. 117 del 2018).

Quanto all'articolo 9, la Corte costituzionale ha parimenti intravisto la violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni: la norma «interviene direttamente […] nella programmazione del piano di rientro e nelle competenze del commissario», in particolare nella «Gestione del contenzioso pregresso con gli operatori dei servizi assistenziali» ossia «su un oggetto sottratto all'autonomia regionale».

Infine, riguardo all'articolo 3, comma 1, il Giudice delle leggi ha evidenziato che i limiti di densità edilizia fissati dall'articolo 7 del Dm 1444 del 1968, trovano fondamento nell'articolo 41-quinquies, commi 8 e 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica) e hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 5 novembre 2018 n. 6250). Fermo restando che tali limiti sono stabiliti dalla normativa statale in materia di «Piano casa» (articolo 1, comma 271, della 23 dicembre 2014 n. 190), nonché dall'articolo 2-bis, comma 1, del testo unico dell'edilizia ai sensi del quale le leggi regionali possono derogare al Dm n.1444 del 1968 solo «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali», mentre la norma regionale «prescinde del tutto da una pianificazione attuativa» (Corte costituzionale, sentenze n. 41 del 2017 e 231 del 2016).

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