Personale

Agenzie fiscali, le posizioni organizzative di elevata responsabilità sono incarichi temporanei

I Poer non hanno la qualifica «dirigenziale» e dunque il loro accesso non deve avvenire attraverso concorso

di Ivan Cimmarusti

I dipendenti delle Agenzie fiscali in posizione organizzativa di elevata responsabilità (Poer) non hanno la qualifica «dirigenziale», dunque il loro accesso non deve avvenire attraverso concorso pubblico. Anzi, trattandosi di una stabilizzazione temporanea non rientrano in alcuna fascia intermedia né sono riconducibili a una nuova area. In sostanza, sono in «subordinazione gerarchica ai dirigenti».

Le conclusioni sono della Corte costituzionale - presieduta da Marta Cartabia - che ieri ha depositato le motivazioni della sentenza emessa a giugno, con cui ha posto fine a una polemica montata tra sindacati e legislatore sulle Poer (istituito con legge di bilancio del 2018).

Le sigle sindacali, nell’affermare il principio dell’accesso a questo tipo di funzioni attraverso concorso pubblico, hanno puntato il dito contro il Poer, ritenuto uno strumento per dimezzare la classe dirigente. Posizione ribadita dalla federazione del pubblico impiego, Dirpubblica, davanti al Tar Lazio.

Sono stati i giudici amministrativi a sollevare il giudizio sulla base di un precedente della Corte costituzionale: la sentenza n.37 del 2015, che aveva dichiarato incostituzionale le disposizioni sul conferimento incarichi dirigenziali mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Il dubbio che la sentenza fosse applicabile anche alle Poer era concreto.

Il giudice delle leggi afferma però «l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale (...) in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n.37 del 2015». Le Poer, infatti, sono incarichi per loro natura esclusivamente temporanei, che non comportano l’attribuzione di un nuovo status. Di conseguenza, la disciplina si differenzia da quella ritenuta illegittima con la sentenza del 2015, in quanto non c’è violazione del principio dell’accesso ai pubblici uffici previo concorso.

Il collegio ha chiarito la sua posizione: «L’attribuzione ai titolari delle Poer del potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate è limitata a quelli rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati non è, come per i dirigenti, esclusiva, e non è autonoma». Aggiunge che «questi aspetti sono entrambi chiara espressione della posizione di sostanziale subordinazione gerarchica ai dirigenti dei titolari di Poer». La Corte, inoltre, spiega che alle «Poer (...) sono attribuite posizioni organizzative di elevata responsabilità» ma «create per sottrazione dalle funzioni dirigenziale e che non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti». «Escluso, dunque, che si sia in presenza di strutture di livello dirigenziale, si deve anche escludere che le disposizioni censurate abbiano comunque configurato una nuova area intermedia».

In conclusione, le Poer sono state «correttamente qualificate (...) come incarichi, nel senso in cui tale istituto è utilizzato sia a proposito della dirigenza che dei funzionari. Queste posizioni organizzative si risolvono dunque nell’affidamento di semplici incarichi alla cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza».

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