I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

TARI – Rifiuti speciali – Riduzione tariffaria – Onere prova

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta, che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.

Infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è l'amministrazione a dovere provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, per cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 25516/2019, n. 1345/2019, n. 19663/2018, n. 9214/2018, n. 1300/2018, n. 21250/2017, n. 26725/2016, n. 6359/2016, n. 18923/2011, n. 14714/2001
Commissione Tributaria di Avellino n. 12942/19/2015

Riferimenti normativi
Artt. 62, comma 3, e 66, comma 5, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8336 del 24/03/2021

TARI – Obbligo motivazionale atto impositivo – Ricostruzione elementi costitutivi obbligazione tributaria

In merito agli oneri motivazionali di ogni atto impositivo va ribadito che «L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa.».
In sintesi, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 20620/2019, n. 7437/2019, n. 30039/2018, n. 18224/2018, n. 16165/2018, n. 11270/2017, n. 9778/2017, n. 7044/2014, n. 2373/2013, n. 24267/2011, n. 22804/2006
Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7286/38/2016

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006
Art. 7 Legge n. 212/2000
Art. 3 Legge n. 241/1990 

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 7952 del 22/03/2021

TARI – Regolamento comunale e tariffe – Esercizi alberghieri

È principio consolidato quello secondo cui «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore».

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 16165/2018, n. 4797/2014, n. 12859/2012, n. 5722/2007
Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 3758/12/2016

Riferimenti normativi
Artt. 65 e 68, comma 2, D.lgs. n. 507/1993
Artt. 7, comma 5, e 15, comma 1, D.lgs. n. 546/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 7551 del 17/03/2021

TARI – Disservizio raccolta rifiuti – Diritto riduzione tributo – Previsioni Regolamento comunale

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019, la CTR campana ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto non meritevoli di pregio le motivazioni addotte dall’Ufficio. Nel caso di specie, l’appellante ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. A nulla rileva, inoltre, concludono i giudici, la circostanza che il regolamento della IUC del Comune non prevedeva la riduzione dell’imposta in tali casi.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 19767/2020, n. 22767/2019, n. 12979/2019, n. 3265/2019, n. 2767/2019, n. 22130/2017
Commissione Tributaria Provinciale di Casera, n. 2059/2019

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 656 e 657, Legge n. 147/2013
Art. 59, comma 4, D.lgs. n. 507/1993 

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sezione/Collegio 19, Sentenza n. 1530 del 18/02/2021

TARI – Presunzione produttività – Onere prova circostanze escludenti – Stabilimenti balneari

In tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione "iuris tantum" di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella "denuncia originaria" o nella "denuncia di variazione". A tale conclusione è pervenuta la CTR sarda, rifacendosi anche al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31460/2019. Nel caso in esame, in assenza di prove documentali da parte del contribuente, a sostegno della propria richiesta, i giudici cagliaritani hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l'intera superficie dell'arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 6551/2020, n. 31460/2019
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, n. 1482/05/2014

Riferimenti normativi

Art. 1, commi 641 e 659 lett. c), Legge n. 147/2013
Art. 6 DPR n. 158/1999
Art. 52 D.lgs. n. 416/1997
Artt. 62 e 66 D.lgs. n. 507/1993 

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, Sezione/Collegio 1, Sentenza n. 29 del 18/01/2021