Appalti

Niente soccorso istruttorio integrativo per l'appaltatore che dimentica la diligenza

di Stefano Usai

Sull'appaltatore insistono specifici obblighi di diligenza nel momento in cui predispone la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione. Eventuali omissioni, in presenza di regole chiare della legge speciale di gara, non consentono l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo da parte del responsabile unico del procedimento. In questi termini si è espresso il Tar Puglia, Bari, sezione II, con la sentenza n. 835/2020.

Il caso
Il giudice pugliese ha espresso una convincente lettura della ratio del soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9 del Codice) alla luce dei doveri di diligenza dell'appaltatore.
Nel caso trattato, veniva in considerazione la pretesa del concorrente di essere ammesso al soccorso istruttorio integrativo (per produrre la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa) vista la sostenuta impossibilità di procedere con il "caricamento" sulla piattaforma del mercato elettronico. In realtà, la difficoltà e la conseguente impossibilità di caricamento dei documenti secondo i canali telematici prestabiliti non era oggettiva e generale, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in merito. Il giudice ha concentrato la propria attenzione sulla fondatezza della pretesa richiesta di attivazione del soccorso istruttorio in un caso, come quello di specie, in cui l'istanza di partecipazione risultava carente, praticamente, di ogni documento amministrativo.

Il soccorso istruttorio
In primo luogo, il giudice ha rammentato che la fattispecie del soccorso in tema di appalti trova il suo fondamento nella norma generale sul procedimento amministrativo ovvero l'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990. Norma di capitale importanza per il procedimento amministrativo, in cui si legge che responsabile del procedimento è tenuto a chiedere «il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete» sollecitando il privato «a porre rimedio ad eventuali dimenticanze o errori».
La fattispecie, semplificando, sostanzia l'esigenza di una necessaria collaborazione tra parti (privato/Pa) per assicurare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Nella procedura di gara deve ritenersi preclusa «qualsiasi forma di integrazione documentale, pena la violazione non solo del canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione della P.A., ma anche del principio della par condicio di tutti i concorrenti».
Si impone, pertanto, al Rup la necessità di tenere distinti i concetti di «regolarizzazione documentale e di integrazione documentale».
La fattispecie integrativa deve essere intesa non come possibilità di introdurre nel procedimento amministrativo documenti/atti nuovi e differenti rispetto a quelli già prodotti o dichiarati. Il correlato ambito operativo – del soccorso istruttorio - in realtà, consente semplicente di «completare o chiarire dichiarazioni o documenti già presentati», ma non anche di introdurre «documenti nuovi, né tantomeno che la norma possa essere utilizzata per supplire alla violazione di adempimenti procedimentali o all'omessa allegazione dei documenti richiesti a pena di esclusione».
Il soccorso, infatti, «è un istituto procedimentale non adottabile tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza e oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti». Si ravvisa, quindi, un principio di autoresponsabilità in capo ai concorrenti per cui, «ciascuno di essi deve assumere le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione».
La violazione del dovere della normale diligenza, come nel caso di specie in cui oltre al Dgue mancava il resto della documentazione amministrativa, impedisce al Rup, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di una impresa concorrente, «l'invito alla regolarizzazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio». La stessa presentazione della domanda, si precisa ad epilogo della sentenza, impedisce all'appaltatore finanche l'acquisizione dello status «di partecipante alla gara nei cui confronti venire incontro con apposito soccorso istruttorio».

La sentenza del Tar Puglia n. 835/2020

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