di Matteo Piacentini

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Vendita e acquisto energia – Dispacciamento – Sanzione
Il provvedimento con cui Terna s.p.a. ordina di pagare gli importi indebitamente trattenuti per effetto degli sbilanciamenti volontari affinché siano riassegnati all’utenza finale non costituisce una sanzione in senso stretto, avendo tale misura la finalità preminente di “restituire” al sistema delle contrattazioni le condizioni di funzionamento che il mercato avrebbe espresso ove non fosse stato perturbato dal comportamento opportunistico dell’utente. Da tale impostazione discende l’inapplicabilità dei principi regolatori del diritto sanzionatorio.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7592

 

Energia – Impianti fotovoltaici – Provvedimento espresso – Incentivi – GSE
L’accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi presuppone necessariamente l’adozione di un provvedimento espresso da parte del gestore mediante il quale sia verificata l'esistenza dei presupposti per l'erogazione dei benefici e sia individuata la tariffa incentivante applicabile sulla base di diversi argomenti.

T.A.R. Roma, Sez. III-ter, 24 novembre 2020, n. 12464

 

Energia – Fonti rinnovabili – Insediamento impianti – Limitazioni – Divieti – Regioni
In tema di limitazioni e/o divieti regionali all’insediamento di impianti da energie rinnovabili, il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea .

T.A.R Basilicata, Sez. I, 16 novembre 2020, n. 721

 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Impianti - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi – Sopravvenienze
All’interno del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha valore di atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, ben distinto dal provvedimento di autorizzazione unica che deve essere poi rilasciato dalla Regione. Se fra il momento della conclusione della conferenza e quello in cui deve essere rilasciata l’autorizzazione unica intervengano sopravvenienze fattuali o normative, di queste l’Amministrazione deve tenere conto ai fini del decidere, in virtù del principio tempus regit actum.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7052

 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Incentivi – GSE
Gli artt. 9 e seguenti del Dm 6 luglio 2012 prevedono l’istituzione e la tenuta di un registro informatico presso il GSE, registro nel quale ogni nuovo impianto deve essere iscritto secondo l’ordine prefissato da una serie di criteri. L’iscrizione nei registri è resa possibile fino al raggiungimento del plafond annuo (cosiddetto limite di costo degli incentivi). Pertanto, la data dell’autorizzazione o, più ampiamente, di abilitazione – considerata la necessità della concessione per alcuni impianti come quelli idroelettrici – all’esercizio dell’impianto è, di norma, rilevante ai fini della collocazione in graduatoria di un’impresa produttrice di energie rinnovabili rispetto all’ammissione agli incentivi in un determinato anno.

Corte Costituzionale, 13 novembre 2020, n. 237

 

Efficienza energetica – Usi finali – Risparmio energetico – Sistema tariffario
L’esercizio dell’azione amministrativa di regolazione – nel cui genus rientrano le determinazioni provvedimentali di cui al Decreto ministeriale 10 maggio 2018 e 9 maggio 2019 in quanto prevedono i criteri generali per la concreta successiva definizione tariffaria – è connotato da una tale ampia discrezionalità che il giudice amministrativo può sindacare solo nel caso in cui l'Autorità abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica.

T.A.R. Roma, Sez. III-ter, 13 novembre 2020, n. 11828

 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Vendita e acquisto energia – Dispacciamento – Obbligo motivazione – Istruttoria
A fronte della qualificazione per cui gli ordini di pagare a Terna gli importi indebitamente trattenuti per effetto degli sbilanciamenti volontari non costituiscono una sanzione in senso stretto (ma piuttosto la prescrizione di ‘restituire’ al sistema delle contrattazioni le condizioni di funzionamento che il mercato avrebbe espresso ove non fosse stato perturbato dal comportamento dell’utente) occorre che la relativa determinazione, sia a monte in termini di criteri, sia a valle in termini di quantificazione e di conseguente effetto favorevole per gli utenti finali, risulti oggetto di adeguata istruttoria e delibazione coerente all’effettivo vantaggio e pregiudizio rispettivo.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6966

 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Vendita e acquisto energia – Dispacciamento – Contratto – Servizio pubblico
Nell’ambito del contratto di diritto privato stipulato dall’utente del dispacciamento con la società Terna s.p.a., l’inadempimento delle relative obbligazioni non assume rilievo soltanto sul piano civilistico, ma rende necessario l’esercizio di poteri correttivi pubblicistici idonei ad estendere il proprio raggio d’azione al di là dello stretto perimetro definito dall’interesse delle parti.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6891