Personale

Polizia locale, per l'indennità di ordine pubblico decisione libera sul cumulo con il servizio esterno

Spetta a ciascuna amministrazione valutare le modalità di erogazione

di Gianluca Bertagna

Spetta a ciascuna amministrazione valutare attentamente le modalità di erogazione dell'indennità di ordine pubblico eventualmente in cumulo con l'indennità di servizio esterno. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con le due deliberazioni n. 104/2020 e n. 107/2020.

L'indennità di ordine pubblico, da tempo presente nel nostro sistema normativo, è tra i compensi che possono essere attribuiti ai dipendenti della polizia locale in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Infatti, nel decreto legge 19/2020 è stato assegnato un ruolo di coordinamento alle Prefetture le quali possono avvalersi anche del personale dei corpi della polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Fin da subito ci si è chiesti se l'indennità riconosciuta per queste attività aggiuntive fosse cumulabile con l'indennità di servizio esterno, che gli enti locali riconoscono alle proprie forze di polizia in virtù di quanto previsto dall'articolo 56-quinquies del contratto 21 maggio 2018 e successivamente dettagliato nei propri contratti integrativi decentrati.

Una prima risposta è giunta dalla Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 96/2020; la conclusione è nella direzione della «non esclusione aprioristica» dell'indennità dal cumulo, a condizione che vi siano oggettive situazioni di servizio senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale.

I magistrati dell'Emilia Romagna, nelle due deliberazi in commento, delineano nel dettaglio l'inquadramento del problema: vi è una situazione eccezionale che comporta un impegno straordinario delle polizie locali, ben al di là dell'ordinaria collaborazione con le altre Forze dell'ordine; in questo contesto si è previsto, quindi, che i servizi esterni siano remunerati con l'indennità di ordine pubblico, laddove non per tutti i servizi esterni è in via generale previsto questo riconoscimento.

Ogni ente, però, dovrà stabilire come dirimere la questione del possibile cumulo, facendo riferimento a due documenti espressamente citati: la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 10 dicembre 2004 che prevede l'impossibilità «di remunerare un medesimo servizio con entrambe le indennità»; e la circolare del Capo della Polizia del 6 aprile 2020, che con attinenza alle pattuglie della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria dà la possibilità di cumulo con le indennità vigenti in quel contesto contrattuale.

Non giunge, pertanto, dalla Corte dei conti una risposta univoca e definitiva, tenuto anche conto del fatto che la materia esula dal novero di quelle strettamente afferenti alla contabilità pubblica.

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