I temi di NT+L'ufficio del personale

Licenziamenti, consulenze esterne, impianti di videosorvegnanza e assegni familiari

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Falsa attestazione della presenza in servizio e licenziamento
È stata confermata la legittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato nel 2016 ad un dipendente di un ente locale per avere in tre occasioni (nel 2011 e 2013) attestato falsamente la propria presenza in servizio. Lo ha sanzionato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 5478 /2021, della quale si possono trarre i seguenti punti di sintesi di una vicenda nata in vigenza dell'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001, ante modifica attuata dal Dlgs 75/2017:
• il termine perentorio per la contestazione dell'addebito decorre da quando l'ufficio competente a dare avvio al procedimento (Upd) entra in possesso di una notizia dell'infrazione che sia qualificata ovvero con caratteri tali da consentire una circostanziata e precisa contestazione;
• il termine entro il quale il responsabile della struttura di assegnazione del dipendente deve informare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è ordinatorio;
• se non vi sono le condizioni per avviare formalmente il procedimento disciplinare, ancorché in pendenza di giudizio penale, ovviamente nessuna sospensione può operare;
• l'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente; la registrazione a sistema è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita;
• il datore di lavoro ha l'onere di provare la falsa attestazione di presenza in servizio (condotta) nella sua oggettività e di contro spetta al lavoratore provare eventuali e adeguati elementi giustificativi dell'assenza;
• questa fattispecie disciplinare ha una fonte legale non rientrando tra le ipotesi contemplate dal codice disciplinare; pertanto, non assume rilievo l'eventuale mancata affissione del codice disciplinare.

Incarichi a esperti esterni e danno patrimoniale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, con la sentenza n. 23/A/2021 ha condannato il sindaco di un Comune per il danno erariale conseguente al conferimento di incarichi a esperti esterni. Gli incarichi erano stati conferiti violando la legge 7/1992 della Regione Sicilia, in quanto affidati per attività di gestione tipica degli uffici dell'ente e a fronte di carenze di organico (in particolare nella gestione finanziaria e patrimoniale).

Quindi, lo sconfinamento nelle competenze proprie degli organi gestionali ordinari dell'ente previste dall'articolo 107 del Tuel, ha configurato l'illegittimità degli atti e la conseguente responsabilità patrimoniale.

Installazione di impianti video di controllo a distanza
La Corte di cassazione penale nella sentenza n. 3255/2021, ha esaminato la rilevanza penale del comportamento del datore di lavoro che ha installato un impianto audiovisivo sul luogo di lavoro senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali e al riguardo ha escluso la configurabilità del il reato previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 38 della legge 300/1970 qualora «l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi».

Assegno per il nucleo familiare e maggiorazione per le componenti inabili
L'Inps ha pubblicato il messaggio n. 754/2021, con il quale ha chiarito i presupposti per l'accertamento del diritto alla maggiorazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. L'istituto ha constatato che «La sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell'autorizzazione alla maggiorazione degli importi degli Anf nelle more dell'iter sanitario di revisione» e ha ribadito che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».