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Progressioni orizzontali, Aran in linea con la Ragioneria: non più del 50% degli aventi diritto all'anno

di Gianluca Bertagna

L'Aran non si esprime sul concetto di quota limitata di dipendenti che possono partecipare a una selezione per le progressioni orizzontali. In risposta a un Comune che chiedeva espressamente come va quantificato il numero dei possibili beneficiari, l'Agenzia rimanda alla circolare n. 15/2019 della Ragioneria generale dello Stato nella quale era stato consolidato il principio che quota limitata significa «non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno». È quanto contenuto nel parere protocollo n. 7560/2019.

Le progressioni economiche
L'articolo 23 del Dlgs 150/2009 ha riscritto, dal punto di vista normativo, l'istituto delle progressioni orizzontali prevedendo che le stesse vengano riconosciute in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti senza aggiungere nulla di più. Subito dopo la riforma Brunetta, però, il Dl 78/2010 ha stoppato i passaggi all'interno della categoria nel contesto di un blocco totale anche della contrattazione nazionale. Solamente con il contratto 21 maggio 2018, le Funzioni locali hanno quindi ritrovato una disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali, all'articolo 16. Al comma 2 è stato riportato esattamente e solamente quanto già indicato dalla norma: vanno riconosciute «in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti».

La necessità di trovare un numero
La definizione, però, porta con sé la necessità della ricerca di paletti certi. Cosa vuol dire a livello numerico? Qual è questa quota limitata di dipendenti? Quanti dipendenti possono ottenere il beneficio? In pochi a livello interpretativo si sono dedicati a risolvere l'enigma, ma esiste un autorevole commento contenuto nelle istruzioni del Conto annuale per l'anno 2018 a cura della Ragioneria Generale dello Stato. Nella tabella Sici è prevista la seguente domanda: «Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto)?». Ed è proprio a questo documento che si riferisce l'Aran nel parere in esame affermando che la competenza a stabilire il significato della limitazione è di competenza, appunto, della RgS. Con buona pace degli enti, quindi, non si può che sostenere che il calcolo va effettuato considerando ciascun anno gli aventi diritto e limitando la partecipazione alle nuove progressioni solo a un massimo del 50% di quegli stessi beneficiari potenziali.

Altre soluzioni erano possibili
E pensare che, proprio perché il contratto non aveva previsto regole particolari, si sarebbe potuto declinare il principio della selettività, presso ciascun ente, anche con soluzioni alternative. Ad esempio, poiché i contratti integrativi sono triennali, l'ente avrebbe potuto garantire il rispetto del principio allargandone gli effetti sui tre anni, senza che ciò imponesse un limite del 50% per ogni singolo anno. Un limite complessivo triennale che poi, anche in base alle risorse disponibili del fondo delle risorse decentrate, poteva essere gestito annualmente dagli enti. La partita però sembra ormai definitivamente chiusa: se anche l'Aran dice di fare riferimento al principio statuito dalla Ragioneria Generale dello Stato, non c'è altra soluzione che parametrare le progressioni orizzontali a un massimo del 50% dei dipendenti aventi diritto ciascun anno.

Il parere dell'Aran

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