Appalti

Rimozione dei rifiuti sulle strade, il Cga Sicilia distribuisce le competenze tra Comuni e Città metropolitane

di Amedeo Di Filippo

Mentre la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati nelle strade spetta all'ente proprietario, il conferimento in discarica è di competenza del Comune. Lo afferma il Cga Sicilia con due sentenze gemelle nn. 395 e 396/2020.

Il fatto
La città metropolitana di Catania ha impugnato una ordinanza sindacale con la quale le era stato intimato di provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento dei i rifiuti solidi urbani (Rsu) abbandonati lungo i margini di varie strade provinciali e al ripristino dello stato dei luoghi, pena l'esecuzione d'ufficio in danno. Diverse le censure, tra cui quella che le norme attribuirebbero ai Comuni la competenza esclusiva in materia di gestione dei Rsu. All'esito del giudizio il Tar ha respinto il ricorso ed è seguito l'appello, ora dichiarato infondato dal Cga, pur con alcune precisazioni.

Competenze e responsabilità
Il punto centrale del contendere riguarda l'individuazione del soggetto pubblico, Comune o Città metropolitana, cui spetti rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade di proprietà della ex Provincia, che secondo il Cga trova soluzione nell'articolo 14 del Codice della strada, che affida agli enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Spetta dunque all'ente proprietario occuparsi sia della gestione che della pulizia delle strade e tale attribuzione di competenze ha carattere incondizionato. Nemmeno vale la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto eseguire gli accertamenti istruttori sulla condotta della Città metropolitana e fornire una motivata dimostrazione della responsabilità quanto meno colposa correlata alla omissione nell'espletamento della sua attività di gestione. Secondo i giudici siciliani, il requisito della colpa «ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficacia custodia e protezione dell'area interessata, così impedendo che possano esservi indebitamente depositati rifiuti».

I principi
Per i rifiuti abbandonati lungo la viabilità pubblica, si legge nelle sentenze, esiste una disciplina particolare in cui il regime di responsabilità del soggetto proprietario si fonda in via esplicita e inequivoca sulla disciplina contenuta nell'articolo 14 del Codice della strada, con specifico riguardo alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, che è in capo ai soggetti proprietari o concessionari. Tra la disciplina di ordine generale, contenuta nell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, e quella specifica contenuta nell'articolo 14 viene pertanto a instaurarsi un rapporto di specialità contraddistinto dalla sussistenza di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone al soggetto proprietario o concessionario di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti.

Il conferimento
Ma non è tutto così piano. Il Cga rileva che l'estensione degli obblighi alla Città metropolitana deve essere definita anche in coerenza con il precetto generale della leale cooperazione tra amministrazioni pubbliche e con la ripartizione di competenze vigente in materia di gestione dei rifiuti fra gli enti pubblici territoriali, la quale assegna alle amministrazioni d'ambito provinciale un ruolo di programmazione, controllo e impulso e ai Comuni una proiezione più spiccatamente operativa e un apposito mezzo di finanziamento. Pertanto, il riferimento dell'articolo 14 alla "pulizia" delle strade e loro pertinenze sembra dover essere inteso nel senso che il compito, mentre include gli oneri riflettenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti, non ricomprende però anche quelli relativi al loro conferimento in discarica, che secondo le regole generali in materia deve far carico ai Comuni territorialmente competenti nel cui ambito i rifiuti sono stati prodotti.

La sentenza della Cga Sicilia n. 395/2020

La sentenza della Cga Sicilia n. 396/2020

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