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Segreterie convenzionate, nei conti dell’indennità anche la posizione «extra»

Dalla maggiorazione va scomputato l'importo del galleggiamento

di Arturo Bianco

L’indennità per le segreterie convenzionate è un elemento retributivo autonomo e aggiuntivo che, tra le voci su cui deve essere calcolata, comprende la maggiorazione disposta dagli enti e non l’indennità di vacanza contrattuale. La contrattazione integrativa sulla maggiorazione della retribuzione di posizione è vincolata al rispetto delle regole del contratto nazionale. Le maggiorazioni della retribuzione di posizione e la clausola del galleggiamento, in assenza di specifiche previsioni della convenzione, gravano solo sull’ente che le dispone. Sono queste le più importanti indicazioni fornite in tre nuovi pareri dall’Aran sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali in applicazione delle previsioni del contratto del 17 dicembre 2020.

Le istruzioni aiutano a risolvere anche dubbi interpretativi sorti prima del nuovo contratto sul calcolo della maggiorazione per le segreterie convenzionate.

Questo compenso continua a essere una voce autonoma. È distinto rispetto alle singole voci su cui va calcolato il suo ammontare, per come chiarito dal parere Afl 4. Un’ulteriore importante indicazione è che a questo compenso va riconosciuta «la natura di trattamento fondamentale», con tutte le conseguenze che ne derivano. È quantificato nel 25% delle voci previste dall’articolo 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto del 16 maggio 2001, cioè: il trattamento stipendiale, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, la retribuzione di posizione e il maturato economico annuo, ove spettante. Quindi non comprendendo la retribuzione di risultato e i diritti di segreteria.

Il parere Afl 5 aggiunge che nemmeno l’indennità di vacanza contrattuale va nella base per il calcolo dell’indennità per le segreterie convenzionate. L’Aran conferma che nel calcolo va conteggiata l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione che le amministrazioni hanno deliberato sulla scorta del contratto integrativo del 23 dicembre 2003. Si deve pervenire a questa conclusione perché la maggiorazione non è una voce autonoma dalla retribuzione di posizione.

Non è meno densa di conseguenze l’indicazione fornita dall’Aran per la quale dalla maggiorazione per le segreterie convenzionate deve essere «sottratto ovvero scomputato» l’importo del galleggiamento. Il parere si conclude dicendo che l’uso della maggiorazione della retribuzione di posizione ai fini della determinazione dell’indennità per le segreterie convenzionate va effettuato una sola volta, senza effetti di ripetizione.

Sono per molti versi strettamente connesse le indicazioni contenute nel parere Afl 23, che ricordano come nemmeno in questa materia la contrattazione integrativa possa discostarsi dai principi del contratto nazionale per come prima riassunti.

Sulla base di questi pareri i contrasti interpretativi sul calcolo dell’indennità per le segreterie convenzionate dovrebbero essere come superati.

Infine, se le convenzioni di segreteria non dispongono diversamente, la maggiorazione della retribuzione di posizione decisa da uno degli enti aderenti, anche se è il Comune capofila, non determina automaticamente un onere aggiuntivo per gli altri aderenti.

È quanto precisa il parere Aran Afl 8. Lo stesso meccanismo si deve applicare con riferimento alla clausola di galleggiamento che, quindi, in via ordinaria produce i suoi effetti solamente per l’ente in cui opera.

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