Personale

Partecipate, entro fine mese il rapporto biennale sul personale maschile e femminile

di Manuela Sodini

Entro il prossimo 30 giugno dovrà essere inviato il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'adempimento riguarda le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dall'articolo 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Il rapporto contiene informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l'intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

Per il biennio 2018-2019 il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020, in luogo del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, in ragione delle esigenze organizzative manifestate dalle aziende, relative al rispetto delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il rapporto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica. Come viene specificato sul sito del ministero del Lavoro, per l'invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del ministero del Lavoro, accedendo tramite Spid, oppure, con le credenziali di Cliclavoro (https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/rapporto-periodico-situazione-personale/Pagine/default.aspx).

Il rapporto va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al ministero del Lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La mancata trasmissione, anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte della Direzione regionale del lavoro, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520 e, quindi, una sanzione da 103 a 516 euro; nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si può scaricare la guida alla compilazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

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