I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Impianti di energia rinnovabile

di Mauro Calabrese

Fonti rinnovabili - Gestore dei Servizi Energetici (Gse) - Produzione di energia - Incentivi - Tariffe Incentivanti - Legittimazione - Controversie - Giurisdizione - Giudice Ordinario - Sussiste
Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) è soggetto che, seppur nella veste di Società per Azioni di cui è azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe e con la previsione dei contributi tariffari, quindi il regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia costituisce uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale, innestandosi in un’area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati. Pertanto, le convenzioni stipulate con il Gse si palesano come negozi di diritto privato accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi, ma altresì costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili.
Ciò premesso, dovendo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi essere devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, spetta al Giudice amministrativo la controversia concernente la produzione dell’energia quando attinente alle procedure e ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione in quanto esercizio di un’attività procedimentalizzata. Quando, tuttavia, ad essere controversa non sia la debenza della tariffa incentivante, né il criterio per la sua quantificazione, non essendo oggetto di contestazione la conclusione né il contenuto della convenzione tra Gse e produttore di energia, ma la sola individuazione dell’avente diritto all’incentivo, quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, nei casi in cui non si contesti la spettanza dell’incentivo e la sua misura, ma debba valutarsi la sola legittimità o meno del mancato versamento, la lite resta nell’ambito dell’autonomia negoziale, dovendo essere devoluta al Giudice Ordinario.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23900  


Fonti rinnovabili - Produzione Energia Elettrica - Accise - Autoproduzione - Esenzione - Decreto Bersani - Consorzi - Non sussiste
Ai sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera b)del Testo Unico delle Accise (Dlgs. 26 ottobre 1995, n. 504), non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Quindi, l’applicabilità del regime di esenzione è strettamente connessa al presupposto che l’energia elettrica prodotta sia consumata da imprese di autoproduzione, sicché, ove le stesse non consumino l’energia per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame.
In merito alla spettanza o meno dell’esenzione dall’accise a favore della contribuente quale consorzio autoproduttore di energia elettrica per le cessioni operate a favore dei consorziati, la definizione di «Autoproduttore» contenuta nell’articolo 2, comma 2, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79,(cd «Decreto Bersani»), poiché finalizzata a perseguire un mercato concorrenziale dell’energia elettrica, non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise, essendo contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria e dalle disposizioni del T.U. Accise, che hanno come obiettivo l’armonizzazione della tassazione degli Stati membri della Ue in materia di accise sui prodotti energetici.
Pertanto, essendo l’esenzione limitata all’utilizzazione che fa dell’energia medesima il soggetto autoproduttore e di stretta interpretazione, i consorziati, in quanto soggetti non autoproduttori, sono cessionari di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con la conseguenza che la società consortile assume nei loro confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento dell’accisa, essendo lo scopo consortile non certo quello di godere della agevolazione fiscale, ma di approvvigionarsi di energia elettrica a costi contenuti.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24169

 

Fonti di energia rinnovabile - Produzione di energia elettrica - Tassazione - Accise - Esenzione - Autoproduttore - Autoconsumatore - Buona fede
Nel quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il concetto di «autoproduttore» di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 2 del Dlgs n.79 del 1999 (Cd «Decreto Bersani»), non è estensibile alla materia delle accise e non può essere scisso, ai fini dell’esenzione controversa, da quello di «autoconsumatore» dell’energia rinnovabile autoprodotta; pertanto, in tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell’esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Dlgs. n. 504 del 1995 (Cd Testo Unico delle Accise), limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Sulla base di tale nozione di autoproduttore, può definirsi tale soltanto chi abbia acquisito la licenza di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; licenza che viene rilasciata alle singole officine di produzione e non già all’impresa produttrice con validità per l'intero territorio nazionale. Pertanto, nel caso deciso, non avendo la ricorrente mai ottenuto il rilascio della licenza di produzione per gli impianti, risultando qualificata, anche mediante codice identificativo, come cliente grossista, non può essere invocata l’esenzione dalle accise, né può essere riconosciuta la condizione soggettiva di buona fede ex articolo 10 della Legge n.212 del 2000 (Cd «Statuto del Contribuente»).

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23200

Fonti di energia rinnovabile - Impianti di produzione di energia elettrica - Idroelettrico - Incentivi - Gestore dei Servizi Energetici (Gse) - Registro degli impianti - Graduatoria degli Impianti - Incentivi a base d’asta - Soglie di potenza
In materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’articolo 24 del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, fissa i criteri generali in forza dei quali è incentivata la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, demandando ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la definizione delle modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione, la fissazione dei valori degli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e degli incentivi a base d’asta, le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta, nonché il valore minimo di potenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l’efficienza complessiva del sistema di incentivazione. Ciò posto, il Regolamento ministeriale non può prevedere soglie di potenza oltre le quali è possibile escludere del tutto gli incentivi per una specifica fonte rinnovabile, potendo unicamente stabilire una soglia che diversifichi i due diversi regimi di incentivazione, «a registro», ovvero «a base d’asta», dovendo essere disapplicate le disposizioni del Dm 23 giugno 2016 nella parte in cui escludono qualsiasi incentivazione per gli impianti idroelettrici di potenza nominale superiore ai 5 MW, perché illegittime per contrasto con la fonte normativa gerarchicamente superiore in violazione dell’articolo 4 delle Pre-leggi, con conseguente annullamento dei provvedimenti del Gse di esclusione dalla graduatoria degli impianti ammessi al registro.

Tar Lazio, Roma Sezione III Ter, Sentenza 4 novembre 2020, n. 11408

 
Fonti di energia rinnovabili - Impianti di produzione di energia elettrica - Impianto Fotovoltaico - Incentivi - Quinto Conto Energia - Registro degli Impianti - Criteri di priorità - Provenienza dei pannelli - Falsità informazioni - Frode - Buona fede - Auto-responsabilità

Premesso che l’impiego di componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese Membro dell’Unione Europea o parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, costituisce un criterio di priorità per l’accesso nel Registro informatico degli impianti fotovoltaici, nelle procedure del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume particolare rilievo il principio di auto responsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell’elemento soggettivo sottostante e dell'eventuale buona fede del dichiarante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. «falso innocuo», con conseguente emersione di un’ipotesi di violazione rilevante, ostativa all’erogazione degli incentivi. Pertanto, solo se i dati forniti sono conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, è assicurata la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo, anche se le informazioni false comunicata al Gse provengono dalla condotta truffaldina del produttore dei pannelli fotovoltaici, all’insaputa dell’avente diritto, essendo il meccanismo incentrato sul principio di auto-responsabilità

Tar Lazio, Roma Sez. III Ter, 4 novembre 2020, n. 11410


Fonti di energia rinnovabili - Impianti Iafr - Termovalorizzatore - Rifiuti - Pneumatici fuori-uso - «Certificati Verdi» - Evoluzione quadro normativo - Esclusione

Riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera o), del Codice del Processo Amministrativo(Dlgs 2 luglio 2010, n. 104), che riserva, in via esclusiva, al predetto plesso giurisdizionale le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione concernenti la produzione di energia, nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto al titolare di impianto di termovalorizzazione di rifiuti, costituiti da pneumatici fuori-uso, in precedenza qualificato come «Impianto alimento da fonti rinnovabili» (Iafr) ai fini del riconoscimento dei «Certificati Verdi» da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), a fronte della discrezionalità del Legislatore che abbia successivamente disposto la cessazione dell’erogazione dei contributi agli impianti alimentati a rifiuti, a meno che non fossero stati già autorizzati e operativi. Non sussiste, invero, alcuna posizione giuridica consolidata a fronte della evoluzione del quadro normativo di riferimento che ha introdotto nuovi e più stringenti requisiti per l’erogazione dei Certificati Verdi al fine di allineare la legislazione nazionale con quella comunitaria.

Tar Lazio, Roma Sezione III stralcio, sentenza 14 ottobre 2020, n. 10427

 
Fonti di energia rinnovabili - Impianti di produzione di energia elettrica - Fonti diverse dal fotovoltaico - Incentivi - Gestore dei Servizi Energetici (Gse) - Registro degli impianti - Graduatoria degli Impianti - Incentivi a base d’asta - Criteri di priorità - Anteriorità del titolo autorizzativo - Data utile - Provvedimento finale

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», che ha disciplinato le modalità di ammissione ai meccanismi pubblici di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in attuazione dell’articolo 24 del Dlgs n. 28 del 2011, stabilisce i criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei Registri e delle aste, tenendo conto anche dell’anteriorità dei titoli autorizzativi o concessori, in modo da favorire la selezione dei progetti quanto più prossimi alla realizzazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione del criterio prioritario della anteriorità del titolo autorizzativo, la data rilevante è quella in cui l’Amministrazione competente ha rilasciato l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione dell’impianto rinnovabili, e quindi l’atto sostanzialmente idoneo a garantire l’effettivo avvio in produzione dell’impianto richiedente l’accesso al beneficio economico, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento di volta in volta preso in considerazione, essendo indifferente che nella specie si tratti di Autorizzazione o di Denuncia Inizio Attività (Dia) o di un permesso di costruire, assumendo rilievo unicamente la data di conclusione favorevole dell’iter amministrativo che abilita la costruzione e l’esercizio dell’impianto.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6520


Fonti di energia rinnovabile - Promozione delle fonti rinnovabili - Autorizzazione impianti - Parco eolico - Silenzio - Ritardo - Interesse pretensivo - Certezza - Probabilità - Aree non idonee- Discrezionalità Amministrativa

Il risarcimento del danno da parte della Pubblica Amministrazione per la lesione di un interesse pretensivo, in conseguenza dell’ingiustificato, colpevole ritardo dell’amministrazione competente nella conclusione del procedimento autorizzativo di un parco eolico, richiede, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un danno ingiusto, la dimostrazione della spettanza definitiva in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza della spettanza del bene della vita ad esso collegato, oltre alla necessaria prova degli altri elementi costitutivi dell’illecito, ovvero della condotta, del nesso di causalità, dell’elemento soggettivo e dell’evento dannoso. Ciò posto, a fronte dell’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, il danno può essere riconosciuto, in presenza di tutti gli altri presupposti, soltanto all’esito della doverosa rinnovazione dell’azione amministrativa in modo conforme al giudicato, mentre è escluso qualora a seguito dell’annullamento l’Amministrazione resti titolare di discrezionalità, in ordine al soddisfacimento dell'interesse pretensivo, e possa quindi adottare una legittima diversa determinazione. Pertanto, laddove l’Amministrazione resti titolare di un ampio potere discrezionale per consentire o negare l’installazione di impianti eolici, in particolare consentendole di stabilire, purché in modo congruo e razionale, su quali aree ciò non è consentito, non è possibile ravvisare un illecito e non spetta alcun risarcimento, perché, prima di tutto, non si sa se, quando l’Amministrazione avrà riesercitato il potere, l’impianto di interesse sarà autorizzabile.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 23 ottobre 2020, n. 6403

 

Fonti di energia rinnovabili - Impianti Iafr - Termovalorizzatore rifiuti - Impianto ibrido - Incentivi - Certificati Verdi - Presupposti - Poteri di verifica - Sanzione - Proporzionalità
Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, permane la potestà da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) di verificare e sanzionare il rispetto delle condizioni e la effettiva sussistenza dei presupposti di concessione ed erogazione dei benefici del cd «Cip 6» ovvero dei «Certificati Verdi» a favore di un impianto ibrido termoelettrico alimentato a rifiuti, poiché soltanto l’energia «pulita» effettivamente immessa nella rete può accedere ai prezzi incentivanti. Tuttavia, una volta che il procedimento si sia concluso positivamente, pur permanendo il potere di vigilanza sul rispetto delle condizioni, in ogni caso la messa in discussione dei presupposti di partenza, cui far conseguire la sanzione del recupero degli incentivi non dovuti, deve seguire i canoni ed i presupposti del potere di autotutela ovvero di proporzionalità delle conseguenze, sotto tutti i punti di vista. Pertanto, dovendo l’accertamento e la sanzione da parte delle Autorità indipendenti operare in termini coerenti ai principi di proporzionalità, trasparenza, rispetto delle garanzie partecipative e di affidamento degli operatori, in caso di contestata e accertata mancanza dei presupposti per il riconoscimento degli incentivi alle fonti rinnovabili, si impone determinazione, anche in senso riduttivo, delle somme da ripetere che tenga, indirettamente, conto del principio di proporzionalità e verificando se, nel contraddittorio procedimentale, doveroso anche a fronte di una decadenza dai benefici, lo stesso principio consenta il dovuto recupero senza determinare un onere eccessivo e squilibrato per l’impresa dotata di qualifica Iafr che ne possa mettere a rischio la presenza sul mercato, ossia tenendo conto, discrezionalmente, nel contempo della gravità della violazione e della finalità di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili per il futuro.

Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 5913

 
Fonti di energia rinnovabili - Giurisdizione - Produzione di energia da rifiuti - Autorizzazione Amministrativa - Tutela inibitoria - Diritto alla salute - Diritto di proprietà - Servizio Pubblico - Giudice Ordinario

Il diritto fondamentale alla salute, proclamato dall’articolo 32 della Costituzione, opera nelle relazioni private e limita l’esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante all’Amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della Pubblica Amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall’ordinamento. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei suoi concessionari, per conseguire il risarcimento dei danni alla salute spetta alla competenza del Giudice Ordinario. Allo stesso modo, è devoluta al Giudice Ordinario anche la tutela inibitoria e il risarcimento in forma specifica, prioritaria rispetto alla tutela risarcitoria ex art. 2043 del Codice Civile, sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà per ciò che concerne la tutela accordata al titolare del diritto reale dall’articolo 844 del Codice Civile. Appartiene pertanto alla Giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l’adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili. Ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo rileva il carattere reale e assoluto della tutela invocata, laddove la Pubblica Amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all’attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere né affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà. Ciò premesso, nel conflitto fra il diritto di una Società privata all’esercizio dell’impresa, autorizzata dalla Pubblica Amministrazione, per la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti con produzione di energia, quale servizio di rilevanza pubblica, e quello dei residenti e proprietari nelle vicinanze, portatori di una posizione di diritto soggettivo individuale alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà non può che prevalere quest’ultimo. La giurisdizione sulla domanda di inibizione totale dell’attività di trattamento dei rifiuti o eventualmente la sua riconduzione entro limiti di tollerabilità e non nocività per la salute spetta, in ogni caso, al Giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092