Progettazione

Prevenzione incendi, slitta di un anno il termine per adeguare le scuole

Il Milleproroghe fa slittare il termine a fine 2022. Tutti gli altri differimenti in materia di antincendio

di Mariagrazia Barletta

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. La norma tecnica del 1992 concedeva alle scuole esistenti cinque anni per mettersi in regola, ora il termine viene fissato al 31 dicembre 2022. Nel frattempo sono stati messi a punto un piano straordinario triennale (2019-21), un piano di adeguamento in fasi (scaduto il 26 novembre 2016) e una norma flessibile entrata a far parte del Codice di prevenzione incendi con il Dm Interno del 7 agosto 2017. Percorso simile per le strutture alberghiere: trascorsi quasi 27 anni dalla pubblicazione della regola tecnica del 1994, che in origine concedeva otto anni agli albergatori per conformarsi del tutto alle disposizioni in essa contenute, ora il traguardo è spostato al 31 dicembre 2022.

Come tradizione, il Milleproroghe in sede di conversione imbarca numerosi rinvii per alcune delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il testo, che arriva blindato al Senato (va convertito entro il 1° marzo), contiene anche una proroga di tre anni per gli asili nido che per completare il primo ciclo della messa a norma hanno tempo fino al 31 dicembre 2022. Nuovi differimenti arrivano anche per i rifugi alpini e per le gallerie ferroviarie, per le quali si prevede l'elaborazione di linee guida per la sicurezza.

Scuole
Il Milleproroghe rinvia l'ultima scadenza antincendio fissata dalla legge 19 del 2017, poi differita ulteriormente dalla legge 81 del 2019, e che ora viene allontanata di un altro anno. Resta ancora inattuato quanto aveva ha stabilito la legge 81 del 2019 che, nel definire un piano triennale straordinario (da 98 milioni) per l'adeguamento antincendio delle scuole, aveva demandato ad un Dm Interno-Miur l'elaborazione di un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola. Il decreto, mai emanato, doveva anche definire idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Costituiscono un utile riferimento le indicazioni programmatiche contenute nel decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che, relativamente alle scuole ancora fuori norma, stabilisce un ordine di priorità da poter seguire per l'applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche verticali.

Asili nido
Per gli asili nido la proroga agisce sulla prima scadenza del piano di adeguamento in tre fasi stabilito dalla relativa regola tecnica verticale, ossia dal Dm Interno del 16 luglio 2014. Per effetto di precedenti rinvii tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2019, ora slitta al 31 dicembre 2022. È questa dunque la data entro cui gli asili nido (con oltre 30 persone presenti) devono risultare conformi ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche per le separazioni e le comunicazioni con altre attività, per la resistenza al fuoco, per i vani scala, per le uscite e gli impianti di sollevamento. Entro il 31 dicembre 2022 gli impianti elettrici devono inoltre risultare a norma e bisogna dotare di alimentazione di sicurezza sia eventuali ascensori antincendio sia gli impianti rilevanti ai fini della prevenzione e protezione. Inoltre, tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza realizzato secondo la regola dell'arte. Sempre entro il 2022 i nidi devono essere dotati di segnaletica di sicurezza, di un adeguato numero di idonei estintori portatili. Inoltre, va installato un adeguato sistema di allarme. Infine – sempre entro lo stesso termine - va predisposto il piano di emergenza e bisogna provvedere alla formazione e informazione antincendio del personale. Per effetto del differimento della prima scadenza del piano in tre fasi, vengono allontanati nel tempo anche il secondo ed il terzo termine, che slittano rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2027.

Alberghi
Risulta prorogato di un anno anche il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'entrata in vigore della regola tecnica del 1994 (Dm 9 aprile 1994) ed in possesso dei requisiti di ammissione al piano straordinario definito nel 2012 (Dm Interno 16 marzo 2012). Piano che - va ricordato - concedeva una proroga alle sole attività (esistenti al 26 aprile 1994) che rispettassero misure strutturali e gestionali minime. Tali strutture possono mettersi in regola entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione, entro il 30 giugno 2021, della Scia parziale al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio. La Scia parziale deve attestare la conformità dell'attività ad almeno quattro delle seguenti misure tratte dalle regole verticali: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d'uscita ad uso esclusivo (senza considerare i requisiti di reazione al fuoco), vie d'uscita ad uso promiscuo (trascurando i requisiti di reazione al fuoco), locali adibiti a deposito. L'adeguamento alle restanti prescrizioni stabilite dalla normativa va completato entro il 2022.

Gli alberghi nelle aree danneggiate da calamità naturali
Il Milleproroghe concede un rinvio più lungo per gli hotel localizzati nei territori colpiti dai tragici eventi meteorologici di ottobre 2018, nonché per gli alberghi interessati dal devastante terremoto del Centro Italia (2016 e 2017) e per le strutture danneggiate dal sisma che ha scosso l'isola di Ischia (2017). Gli alberghi destinati a beneficiarne sono quelli con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del Dm del 1994. Vi rientrano, più precisamente, quelli ricadenti nei territori individuati con la delibera dell'8 novembre 2018, con la quale il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Per il Centro Italia, le strutture beneficiarie della proroga sono quelle inserite nel cosiddetto "cratere" (vi rientrano i comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto Terremoto). Quanto all'isola di Ischia, le strutture interessate sono quelle dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Per le attività ricettive dei tre gruppi menzionati, l'adeguamento antincendio è prorogato di sei mesi e fissato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della Scia parziale entro il 30 giugno 2021.

Rifugi alpini
La Camera ha inoltre inserito una proroga anche per i rifugi alpini. Il differimento va letto insieme al decreto del ministero dell'Interno 3 marzo 2014 che ha modificato la normativa per i rifugi alpini e ha introdotto un piano di adeguamento in due fasi per quelli con più di 25 posti letto, esistenti alla sua entrata in vigore. Per effetto della proroga approvata alla Camera, la prima fase della messa a norma va completata entro il 31 dicembre 2021; la seconda entro il 2023.

Gallerie ferroviarie
Il Milleproroghe prevede l'emanazione di linee guida per la sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, contenenti «specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione» per le infrastrutture e per i veicoli. Le nuove disposizioni, che dovranno «assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Ue», saranno contenute in un decreto del ministero delle Infrastrutture adottato con il concerto del Viminale e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Nelle more dell'entrata in vigore di tale decreto, vengono differiti alcuni termini antincendio contenuti nel Dm Mit 28 ottobre 2005. Viene fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui i veicoli ferroviari devono rispettare i criteri di sicurezza stabiliti dal Dm del 2005 (allegato II). Stesso termine anche per l'attuazione del programma, modulato nel tempo, per l'applicazione di misure di sicurezza basate sull'analisi del rischio e dunque sulla valutazione delle probabilità di accadimento di eventi incidentali (incendi compresi) e delle relative conseguenze. Anche per i lavori di adeguamento delle gallerie (in esercizio all'entrata in vigore del Dm del 2005) la scadenza slitta al 31 dicembre 2023.

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