Fisco e contabilità

Fondo di solidarietà, sulla perequazione il Tar «interroga» Mef e Viminale

di Ettore Jorio

Ancora una volta due piccoli Comuni calabresi - dopo il successo conseguito da quello di Cotronei (Crotone) qualche anno addietro, con sentenza Tar Lazio, prima sezione, n. 25553/2017 , relativamente al fondo di solidarietà del 2015 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 marzo 2017) - a dare «filo da torcere» al Governo.

É il turno del comune di Roseto Capo Spulico e di quello di Villapiana, entrambi della provincia di Cosenza, che hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 sul «Fondo di solidarietà comunale. Definizione della ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018».

Il Tar del Lazio, con due proprie ordinanze pubblicate nella giornata di ieri, le nn. 5353 e 5357/2020, ha voluto vederci chiaro in relazione alle eccezioni di incostituzionalità sollevate dai due comuni nel ricorso introduttivo.

Il dilemma, portato all'attenzione a suo tempo dal comune di Cotronei e oggi da quelli di Roseto Capo Spulico e di Villapiana, riguarda la corretta applicazione, da parte dei diversi governi in carica, dell'articolo 119 della Costituzione, precisamente del comma 3. Più esattamente, il Tar laziale ha voluto vederci chiaro sulla composizione del Fondo di solidarietà comunale, inteso come mezzo di perequazione ordinaria. Meglio, se finanziato orizzontalmente, ovverosia dagli stessi Comuni che ne sono i destinatari, ovvero verticalmente, cioè dallo Stato, così come dovrebbe esseresecondo l'articolo della Costituzione, introduttivo del federalismo fiscale.

La parola adesso è passata alla Ragioneria generale dello Stato, al Mef e al ministero dell'Interno, i quali dovranno chiarire ai magistrati romani (Tar Lazio, sezione I) se nel caso di specie è stata rispettata la prescrizione costituzionale e non già si è incorsi nel divieto assoluto di ridistribuire ai Comuni più bisognosi quanto versato dagli altri, che verrebbero, così, lesi dalle condizioni e modalità dell'eseguito riparto perequativo.

C'è chi scommette sull'errore solito del Governo di non applicare correttamente la Costituzione e quindi su una sentenza favorevole ai Comuni ricorrenti.

L'ordinanza del Tar Lazio n. 5353/2020

L'ordinanza del Tar Lazio n. 5357/2020

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